La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 16 maggio 2025, n. 13050, ha affermato che per valutare la validità del patto di non concorrenza, in relazione al corrispettivo dovuto, è necessario che questo, essendo un elemento distinto dalla retribuzione, possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. e, se determinato o determinabile, si verifichi, ai sensi dell’art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, a prescindere dall’utilità del comportamento richiesto per il datore di lavoro o dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia così ampio da comprimere l’espressione della concreta professionalità del lavoratore fino a comprometterne ogni potenzialità reddituale; in caso di sproporzione economica del regolamento negoziale, l’intero patto risulta comunque nullo.