Il trasfertista è un lavoratore che, per contratto, è obbligato a prestare la propria attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, senza che nel contratto venga indicata una sede fissa. In tali casi, l’attività comporta continui spostamenti e spesso l’erogazione di una specifica indennità o una maggiorazione della retribuzione per compensare il disagio. Queste caratteristiche risultano fondamentali per stabilire il corretto trattamento fiscale, contributivo e contabile delle somme riconosciute.
Nel contratto subordinato sono previste clausole essenziali, tra cui l’indicazione della sede di lavoro (o la previsione che l’attività si svolga in luoghi variabili). Secondo la giurisprudenza, la sede lavorativa può restare invariata o essere modificata (come nel trasferimento), oppure la prestazione può essere svolta in trasferta rispetto alla sede.
Quando invece il lavoratore viene inviato temporaneamente in altri luoghi, si tratta di trasferta occasionali o continuative. In questi casi, la disciplina fiscale e contributiva delle spese e indennità è disciplinata — in particolare — dall’art. 51, comma 5 del DPR n. 917/1986, che prevede l’esenzione (o ridotta imponibilità) per le indennità forfettarie o i rimborsi analitici relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, quando la trasferta è fuori dal territorio comunale della sede di lavoro. Testo del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
Se invece si tratta di trasfertista, si applica l’art. 51, comma 6 del DPR 917/1986, che stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a chi è obbligato contrattualmente a operare in luoghi sempre variabili e diversi, concorrono al reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Testo dell’art. 51, comma 6, DPR 917/1986
A supporto, la Cassazione, con la sentenza n. 24148/2025 (o ordinanza 28 agosto 2025, n. 24148), ha stabilito che, applicando l’agevolazione della tassazione al 50 %, non è possibile contemporaneamente riconoscere al trasfertista l’indennità di trasferta o rimborsi esenti, perché i regimi previsti dai commi 5 e 6 sono alternativi e mutuamente esclusivi per la stessa somma. (vedi anche orientamento recente sulla distinzione tra trasferta e trasfertismo)
Cosa distingue trasferta da trasfertismo / trasfertista
- Il regime del comma 5 riguarda le trasferte occasionali: qui le indennità sono esenti o solo parzialmente tassate, e si applicano limiti e condizioni (come il superamento di importi prefissati).
- Il regime del comma 6 riguarda invece il trasfertista, ossia il lavoratore che opera stabilmente in luoghi sempre variabili. Le somme riconosciute per questa modalità sono imponibili al 50 %.
- La Cassazione ha chiarito che i due regimi non possono essere cumulati per la stessa indennità: una volta qualificata la prestazione come da trasfertista (comma 6), non possono essere applicate anche le agevolazioni (esenzioni) del comma 5.
Secondo la normativa e l’orientamento giurisprudenziale, per qualificarlo come trasfertista, devono sussistere congiuntamente:
- l’assenza, in contratto o nella lettera di assunzione, di una sede di lavoro fissa;
- l’obbligo di spostamenti continui e variabili;
- il riconoscimento, per tutti i giorni lavorati, di una indennità o maggiorazione retributiva prestabilita (non soggetta a giustificativi) che compensa la mobilità.
(Criteri confermati anche in pronunce come la Ordinanza 4 agosto 2020, n. 16673, che richiama l’applicazione del comma 6 con quelle condizioni)
Aspetti contabili e contributivi
- Le indennità o maggiorazioni attribuite al trasfertista sono riconosciute per tutti i giorni retribuiti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore si sposti effettivamente o meno.
- Le assenze retribuite (ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio) non incidono sull’erogazione di queste indennità.
- Dal punto di vista del TFR, l’indennità del trasfertista — che assume natura retributiva per almeno il 50 % — va considerata per quella parte nella base di calcolo del TFR, salvo diversa previsione del CCNL applicato.
- Con riferimento alla contribuzione previdenziale e assicurativa, la giurisprudenza ha affermato che le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 51, DPR 917/1986 sono alternative: una volta applicato il regime del comma 6 (trasfertista), non resta spazio per ulteriori esclusioni contributive su quelle somme. (Cassazione, sentenza 24148/2025)
- Le spese di vitto, alloggio, trasporto che fanno parte dell’indennità non possono essere escluse dalla base imponibile contributiva se si è nel regime da trasfertista.
- Anche se le spese fossero sostenute direttamente dal datore di lavoro e non rimborsate al lavoratore, non cambia l’impostazione: la disciplina contributiva resta quella prevista per i trasfertisti abituali, che considera la natura variabile e l’assenza di sede fissa.