Con la risposta a interpello n. 54 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, chiarendo un punto centrale: l’eventuale continuità con un precedente rapporto di lavoro in Italia non preclude l’accesso al beneficio, ma incide esclusivamente sul requisito della permanenza minima all’estero.

La differenza rispetto al previgente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 è significativa. Nel nuovo impianto normativo, la continuità con la posizione lavorativa antecedente l’espatrio non determina automaticamente l’esclusione dall’agevolazione. Essa rileva solo ai fini della durata della residenza estera richiesta, che deve essere più lunga rispetto al periodo ordinariamente previsto.

Ai fini della verifica della “continuità”, l’Agenzia precisa che occorre considerare esclusivamente la situazione esistente nel periodo d’imposta precedente al trasferimento della residenza, oppure comunque fino alla data del trasferimento stesso, sia esso verso l’estero sia verso l’Italia. Non assumono rilievo circostanze successive.

Il chiarimento ha un impatto pratico rilevante: il nuovo regime non è incompatibile con un rientro presso lo stesso datore di lavoro o gruppo societario, ma impone un’attenta valutazione temporale del periodo effettivamente trascorso all’estero prima del rientro.