Con la risposta a interpello n. 142 del 27 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, in particolare riguardo alla determinazione del periodo minimo di residenza all’estero.
In base a quanto chiarito, per stabilire il periodo minimo richiesto, è necessario verificare se, al momento del rientro in Italia, il contribuente prosegua la propria attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro (intendendosi per tale la medesima società oppure un’altra appartenente al medesimo gruppo) per cui ha lavorato all’estero durante il periodo d’imposta antecedente al trasferimento della residenza in Italia, o comunque fino alla data del trasferimento.
Il chiarimento è stato fornito anche nel contesto di un “patto di sospensione del rapporto di lavoro”, ovvero nei casi in cui il rapporto lavorativo venga temporaneamente interrotto ma poi ripreso con lo stesso datore.
Con l’introduzione del nuovo regime agevolativo, il requisito della residenza all’estero viene modificato come segue:
- Sei periodi d’imposta: richiesti quando, prima del trasferimento all’estero, il lavoratore non era mai stato impiegato in Italia dal medesimo soggetto per cui ha poi lavorato all’estero (o da una società del suo stesso gruppo);
- Sette periodi d’imposta: richiesti quando, prima del trasferimento all’estero, il lavoratore aveva già prestato attività lavorativa in Italia per lo stesso soggetto (o gruppo) con cui ha successivamente lavorato all’estero.