Con la  Risposta n. 76_2026 dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai lavoratori impatriati quando, dopo il rientro in Italia, cambia la Regione di residenza.
Il documento affronta il caso di un contribuente iscritto all’AIRE che ha trasferito la residenza in Italia nel 2023 dopo un periodo di lavoro svolto all’estero, chiedendo quale trattamento fiscale debba applicarsi nel caso in cui la residenza venga successivamente spostata in un’altra Regione.

 Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il contribuente rientra in Italia nel 2023 stabilendo la propria residenza in Puglia. Questa Regione rientra tra quelle del Mezzogiorno per le quali il regime impatriati prevede una tassazione particolarmente favorevole, con una detassazione del 90% del reddito agevolabile, ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015
Nel gennaio 2024 il lavoratore stipula un contratto di lavoro dipendente con una società con sede a Roma e nell’aprile 2025 trasferisce la propria residenza anagrafica nel Lazio.
A differenza della Puglia, il Lazio non rientra tra le Regioni che consentono l’applicazione dell’agevolazione rafforzata. In tali territori opera infatti il regime ordinario degli impatriati, che prevede la tassazione del 30% del reddito e quindi una riduzione dell’imponibile pari al 70%.
Il contribuente chiede quindi se il trasferimento della residenza comporti la perdita dell’agevolazione più favorevole.

 Quale regime impatriati si applica
Secondo l’Agenzia delle Entrate, al caso in esame si applica il regime previsto dall’art. 16, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 147/2015, nella versione modificata dal D.L. n. 34/2019 , applicabile ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2023.
L’elemento determinante per individuare il livello di agevolazione non è il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa, ma la residenza fiscale del contribuente al momento del rimpatrio.
La normativa richiede infatti che il lavoratore trasferisca la propria residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta di rientro e che la mantenga per l’intero periodo di fruizione del beneficio.
Nel caso dell’agevolazione rafforzata prevista per alcune Regioni del Centro-Sud – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia – la finalità della norma è proprio quella di incentivare la permanenza dei lavoratori in tali territori.

 Cosa accade se la residenza viene trasferita in un’altra Regione
Richiamando i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che il trasferimento della residenza in una Regione diversa da quelle che beneficiano dell’agevolazione rafforzata comporta la perdita della detassazione al 90%.In questa situazione il contribuente può comunque continuare a beneficiare del regime impatriati nella misura ordinaria, con la tassazione del 30% del reddito agevolabile.
Tuttavia, poiché il requisito territoriale non risulta più rispettato, l’agevolazione rafforzata non può essere mantenuta e deve essere rideterminata la tassazione applicata negli anni precedenti.

 Effetti fiscali del cambio di residenza
Nel caso esaminato dall’Agenzia, il contribuente non può continuare ad applicare la detassazione del 90% prevista per le Regioni del Mezzogiorno.
L’agevolazione deve essere ricalcolata retroattivamente applicando il regime ordinario del 70% di detassazione a partire dal 2023, cioè dall’anno in cui il lavoratore ha trasferito la residenza in Italia.
Ciò comporta il recupero a tassazione della quota di reddito che era stata esclusa dall’imponibile applicando l’agevolazione più favorevole.

Nessun ritorno all’agevolazione del 90%
Infine l’Agenzia chiarisce un ulteriore aspetto rilevante. Qualora il contribuente decidesse in futuro di trasferire nuovamente la residenza in una delle Regioni che beneficiano del regime potenziato, non potrebbe comunque tornare ad applicare la detassazione del 90%.
Una volta perso il requisito territoriale, il regime rafforzato non è più recuperabile per il periodo di fruizione dell’agevolazione.