Nella Risposta all’interpello n. 2/2026, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una lavoratrice rientrata dal Regno Unito che, dopo il trasferimento in Italia nel settembre 2025, avvia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro in Italia (con possibilità di lavoro da remoto) per un datore estero. Il quesito è se possa applicare il nuovo regime agevolativo “impatriati” previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.

La decisione è netta: il regime può spettare anche se il datore di lavoro è estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato e siano rispettati gli altri requisiti di legge (residenza fiscale in Italia, assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, requisiti di elevata qualificazione/specializzazione, ecc.). Tuttavia, nel caso concreto, l’Agenzia precisa che la contribuente potrà fruire del nuovo regime dal periodo d’imposta 2026 (e per i quattro successivi), perché il trasferimento della residenza fiscale in Italia risulta collocato a fine 2025.

In pratica, la ratio è coerente con la finalità dell’agevolazione: il beneficio riguarda i redditi prodotti in Italia e segue il criterio della prevalenza della prestazione lavorativa nel territorio italiano, anche se la retribuzione proviene da un soggetto estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 2 del 12/01/2026, “Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati … lavoro da remoto per una società estera – articolo 5, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209”.
Norma di riferimento: articolo 5, D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.
Aggiornamento richiamato nella risposta: modifica intervenuta con L. 23/09/2025, n. 132 (sul perimetro dei requisiti).