Dal 2027 non sarà più possibile cumulare il regime degli impatriati con quello dei neo-residenti. La novità è introdotta dall’art. 2 del Decreto-Legge n. 38/2026, che interviene sull’art. 1, comma 154 della Legge n. 232/2016 e supera l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva ammesso il cumulo.
I due regimi operano su piani diversi:
Il regime impatriati, previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023, consente una detassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia (in via ordinaria pari al 50%, con percentuali più elevate in casi specifici).
Il regime dei neo-residenti, disciplinato dall’art. 24-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), prevede invece un’imposta sostitutiva fissa sui redditi prodotti all’estero (pari a 300.000 euro dal 2026).
Fino al 2026, in assenza di un divieto espresso, era possibile combinare i due benefici: tassazione ridotta sui redditi italiani e flat tax sui redditi esteri.
Dal 2027 questo non sarà più consentito: chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dovrà necessariamente scegliere uno solo dei due regimi.
Il 2026 diventa quindi un anno chiave per la pianificazione fiscale. Chi intende trasferirsi in Italia ha ancora una finestra per sfruttare entrambe le agevolazioni. Dal 2027, invece, la scelta sarà obbligata e strategica: non più cumulo, ma valutazione puntuale del regime più conveniente caso per caso.