Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene su un punto rimasto in sospeso da anni: l’estensione del periodo agevolato per i lavoratori impatriati.

Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019. L’Agenzia precisa che questi contribuenti, se in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e dall’articolo 2 del TUIR, possono beneficiare dell’ulteriore quinquennio agevolato alle stesse condizioni di chi è rientrato dal 2020 in avanti. E ciò indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto attuativo e dalla mancata operatività del Fondo Controesodo. L’ulteriore periodo di cinque anni decorre, come regola generale, dal periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio.

Chiarimenti anche per il regime dedicato ai ricercatori rientrati dall’estero. L’Agenzia conferma che l’allungamento del periodo agevolabile può maturare anche se i figli nascono durante il periodo di fruizione del beneficio. In concreto, chi rientra senza figli e beneficia inizialmente di sei periodi d’imposta può estendere l’agevolazione fino a otto, undici o tredici anni in caso di nascita, rispettivamente, di uno, due o tre figli entro i termini previsti. La stessa logica vale per chi rientra già con un figlio e ne ha altri successivamente.

Il messaggio è chiaro: l’estensione non è preclusa da formalismi attuativi e può maturare anche per eventi familiari intervenuti dopo il rientro, purché nel rispetto delle condizioni normative.