Interpello 82/2026: nessun blocco per smart working e figli minori
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 82 del 20/03/2026, conferma che il regime impatriati può applicarsi anche al lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia e continua a lavorare in smart working per un datore estero senza sede nel nostro Paese. Il riferimento normativo è l’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
Il punto decisivo non è dove si trova il datore di lavoro, ma dove viene svolta la prestazione: se l’attività è resa prevalentemente in Italia, il beneficio non è escluso. Se manca un sostituto d’imposta italiano, l’agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi.
La risposta chiarisce anche un aspetto molto pratico: l’aliquota agevolata più favorevole, con imponibile ridotto al 40%, spetta anche se il figlio minore era già residente in Italia prima del rientro del lavoratore. Inoltre, il successivo compimento della maggiore età non fa perdere il beneficio già maturato per il periodo agevolato.