Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 17% e deve essere versata dai sostituti  d’imposta entro il 16 dicembre prossimo; il saldo, calcolato sulla base dell’ indice  annuo rilevato dall’ISTAT,  è dovuto entro il 16.2.2022.  Per il versamento va utilizzato il Modello F24 .

Sono esclusi i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta come i datori di lavoro domestico.

Si ricorda anche che l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. in quanto il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

Imposta sostitutiva  TFR: come si calcola

Come noto si possono utilizzare due metodi di calcolo alternativi: quello storico e quello previsionale :

– con il metodo storico   si considera  il 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020, considerando anche le rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso dello stesso periodo;

 – con  il metodo previsionale il calcolo applica il  90% alle rivalutazioni  relative ai lavoratori ancora in forza  al 30 novembre 2021  sul totale accantonato al 31 dicembre 2020,   e applicando l’indice riferito alla stessa data

Per i lavoratori  cessati prima del 30 novembre 2021, invece, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta applicata  al momento della  cessazione del rapporto di lavoro.

Per i caso eccezionale di  cessazione di tutti i dipendenti prima del 16 dicembre, si  puo versare  l’acconto calcolato sulla  quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto invece che sul 2020.

Altra eccezione riguarda le imprese che abbiano  iniziato l’attività nel corso del 2020  che quali hanno la facoltà di versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2021 in sede di saldo al 16 febbraio 2022.  I sostituti d’imposta costituiti nel 2021, invece, non devono versare l’imposta sostitutiva, in quanto manca una rivalutazione annuale del TFR.