È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 105 del 30 giugno 2022, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Una delle principali novità riguarda il congedo parentale per il padre lavoratore, che può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e entro i 5 mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Da ieri è entrato in vigore anche l’allungamento ai 12 anni di età del figlio (e non più 6) per poter usufruire del congedo parentale facoltativo retribuito. Una novità che permette a tutti i genitori di figli sotto i 12 anni di richiedere ulteriori giorni di astensione dal lavoro con una retribuzione però al 30%.

Aumentano quindi anche i mesi di congedo al 30%: ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto ad un’aspettativa retribuita al 30% per 3 mesi, non trasferibile sull’altro genitore, che si aggiunge ad altri 3 mesi di congedo (sempre al 30%) ma in alternativa: i mesi di congedo al 30% dopo la nascita passano da 6 ad un massimo di 9. Novità di cui da ieri potranno beneficiare tutti i genitori di under 12. Per i genitori soli o con affido esclusivo, i mesi di congedo facoltativo diventano 9 e in questo caso l’altro genitore perde il diritto all’astensione dal lavoro. Per una sola volta, al posto del congedo facoltativo, il lavoratore può chiedere la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

Ma novità ci sono anche per le lavoratrici autonome o libere professioniste che avranno diritto ad un’indennità giornaliera anche per i due mesi prima del parto in caso di complicanze della gravidanza.

Vengono definite anche le norme per i genitori o caregiver che chiedono il lavoro agile (dove è già previsto): il datore di lavoro dovrà dare precedenza alle richieste dei dipendenti (o caregiver) con figli fino ai 12 anni di età o disabili (senza limiti di età)