Con la Circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026, l’Istituto ha illustrato le modifiche alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario, introdotte dal decreto interministeriale Lavoro-Economia del 2 aprile 2026.
La novità principale riguarda la rettifica dell’errato inquadramento del datore di lavoro in una gestione tariffaria diversa da quella corrispondente alla classificazione aziendale effettuata dall’INPS.
Dal 1° gennaio 2026, la rettifica non produce più effetti retroattivi in via ordinaria.
Se la modifica è disposta d’ufficio dall’INAIL, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento al datore di lavoro.
Se invece la rettifica avviene su domanda del datore di lavoro, la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
La nuova disciplina supera quindi la precedente regola che collegava gli effetti della rettifica alla decorrenza del provvedimento INPS.
Restano però due eccezioni. La retroattività continua ad applicarsi quando l’errata o incompleta denuncia del datore di lavoro ha determinato il pagamento di un premio inferiore al dovuto, con applicazione delle relative sanzioni.
La retroattività opera anche quando l’errore non è imputabile al datore di lavoro e ha comportato il versamento di un premio superiore al dovuto; in questo caso resta possibile chiedere la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’articolo 2033 c.c.
La circolare interviene anche sugli eventi lesivi che incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, chiarendo alcune esclusioni.
Non rilevano, tra gli altri, gli infortuni in itinere, gli eventi dei lavoratori somministrati, quelli degli apprendisti e i casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro.
Dal 1° gennaio 2026 sono inoltre aggiornate le aliquote di oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività della PAT.
L’INAIL precisa infine che il termine del 31 dicembre per la comunicazione del tasso applicabile non impedisce successive rideterminazioni, se emergono variazioni o rettifiche degli elementi di calcolo del premio.
Il decreto aggiorna anche alcune voci del nomenclatore tariffario, recependo novità normative relative, tra l’altro, ai lavoratori sportivi, ai giornalisti e alle attività di consegna tramite piattaforme digitali.