L’Inail, con circolare n. 17 del 29 aprile 2026, introduce novità in tema di certificazione di infortuni e rientro al lavoro.

L’Inail introduce due importanti novità che comportano da un lato la ripresa dell’attività lavorativa senza dover produrre alcuna ulteriore certificazione medica considerata “definitiva”, al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato valido.  Da ciò consegue che, se all’Istituto non giunge nessun certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità già stabilita, questo provvede al definire il periodo di temporanea entro 15 giorni al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità di infortunio.

Dall’altro lato, le nuove regole prevedono che il lavoratore assente possa riprendere l’attività in anticipo rispetto alla prognosi presentando certificazione medica con termine anticipato ma, e qui sta l’elemento di novità, il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico e non più solo da quello abilitato a intervenire sulla pratica di infortunio e a chiuderla.

La circolare innova alla luce delle nuove esigenze organizzative rese necessarie sia dall’ampliamento delle categorie tutelate, sia dalla trasmissione telematica dei certificati medici, oltre che dall’introduzione di strumenti di sanità digitale nell’ambito degli accertamenti medico-legali.