L’articolo 1-bis del Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, ha introdotto l’articolo 22-ter nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituendo una nuova tipologia contrattuale finalizzata a favorire l’accesso qualificato alla ricerca da parte dei giovani laureati.

L’articolo 22-ter consente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento è equipollente al dottorato di ricerca di conferire incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alle attività di ricerca e innovazione, sotto la supervisione di un tutor. I destinatari sono giovani studiosi in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da non più di sei anni e di un curriculum idoneo.

Le istituzioni disciplinano le modalità di selezione tramite propri regolamenti e devono pubblicare il bando sul proprio sito, su quello del Ministero e sul portale dell’Unione europea. È ammesso anche il conferimento diretto quando l’incarico è finanziato da risorse esterne ottenute tramite procedure competitive. Gli incarichi devono essere pubblicati per raccogliere manifestazioni di interesse e deve essere pubblicata anche la decisione di affidamento.

La durata degli incarichi è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di tre anni, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi. La durata complessiva degli incarichi di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all’articolo 24 non può comunque superare undici anni, anche se maturati presso istituzioni diverse.

Sono previste precise incompatibilità, tra cui l’impossibilità di cumulare l’incarico con la frequenza di corsi universitari, dottorati o specializzazioni mediche, fatta eccezione per specifici programmi europei (ad esempio MSCA), né con borse di studio, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per la ricerca.

In materia fiscale si applica l’articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476; per quanto riguarda la tutela previdenziale, opera il richiamo all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina l’iscrizione alla Gestione Separata.

La tutela maternità è regolata dal Decreto del 12 luglio 2007, mentre per la malattia si applica l’articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di maternità obbligatoria, l’indennità INPS è integrata dall’università fino a concorrenza del trattamento economico dell’incarico.

Soggetti che possono conferire incarichi
Possono conferire incarichi di ricerca le istituzioni indicate dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010:
– università;
– enti pubblici di ricerca;
– istituzioni con diploma di perfezionamento equipollente al dottorato di ricerca.

I destinatari sono giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni, dotati di curriculum adeguato.
Obblighi contributivi
Il comma 6 dell’articolo 22-ter prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i titolari degli incarichi di ricerca, con applicazione delle modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Le aliquote 2025 sono le seguenti:
– 33% per IVS;
– 0,72% per maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera;
– 1,31% per DIS-COLL.

La contribuzione è ripartita per un terzo a carico dell’incaricato e per due terzi a carico dell’istituzione conferente. Quest’ultima è responsabile dei versamenti e dell’invio del flusso Uniemens.

Istruzioni operative
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’incaricato deve iscriversi alla Gestione Separata tramite il portale INPS o tramite intermediario. L’istituzione conferente versa la contribuzione tramite F24, F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE e comunica mensilmente i compensi mediante flussi Uniemens.

Per individuare la tipologia del rapporto nei flussi telematici è introdotto il nuovo codice “R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter, Legge 240/2010”.