La fonte di partenza è il pacchetto di incentivi del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, approvato alla Camera il 10 giugno 2026 e ancora in attesa dell’esame definitivo del Senato.
Il decreto Lavoro 2026 interviene soprattutto sugli incentivi contributivi per favorire nuove assunzioni stabili nel settore privato. Le agevolazioni riguardano quattro ambiti principali: donne, giovani under 35, lavoratori da assumere nella ZES unica e trasformazioni a tempo indeterminato. Il beneficio consiste, in linea generale, nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Per accedere agli incentivi, però, il datore deve rispettare precise condizioni, tra cui salario giusto, incremento occupazionale netto e assenza di licenziamenti nei mesi precedenti. Di seguito una sintesi operativa per rendere il quadro più chiaro.
Il decreto Lavoro 2026 è attualmente in fase di conversione: dopo l’approvazione della Camera del 10 giugno 2026, il testo è passato al Senato e dovrà essere convertito entro il 29 giugno 2026. Fino alla conversione definitiva, le misure illustrate restano soggette a possibili modifiche.
Bonus donne 2026
| Voce | Condizioni previste |
| Legge | Articolo 1 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 |
| Circolare INPS | Circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 |
| Messaggio INPS | Messaggio INPS n. 1970 dell’11 giugno 2026 |
| Datori di lavoro ammessi | Datori di lavoro privati |
| Periodo agevolato | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Lavoratrici interessate | Donne di qualsiasi età, ovunque residenti |
| Requisiti della lavoratrice | Priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; oppure priva di impiego da almeno 12 mesi e appartenente a specifiche categorie di lavoratrici svantaggiate; oppure rientrante nelle categorie di lavoratore svantaggiato previste dal Regolamento UE n. 651/2014 |
| Tipo di rapporto agevolato | Assunzione a tempo indeterminato |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
| Esclusioni dall’esonero | Premi e contributi INAIL |
| Importo massimo | 650 euro mensili; 800 euro mensili se la lavoratrice è residente nella ZES unica |
| Durata massima | 24 mesi nei casi di disoccupazione da 24 mesi o da 12 mesi con ulteriori requisiti; 12 mesi negli altri casi di lavoratrice svantaggiata |
| Rapporti esclusi | Lavoro domestico e apprendistato |
| Condizioni generali | Salario giusto; principi generali sugli incentivi; assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; incremento occupazionale netto |
| Revoca | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entro 6 mesi, della lavoratrice agevolata o di altro lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
| Compatibilità | Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per nuove assunzioni |
| Limiti di spesa | 26,5 milioni per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028 |
Bonus giovani 2026
| Voce | Condizioni previste |
| Legge | Articolo 2 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 |
| Circolare INPS | Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 |
| Messaggio INPS | Messaggio INPS n. 1966 dell’11 giugno 2026 |
| Datori di lavoro ammessi | Datori di lavoro privati |
| Periodo agevolato | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Lavoratori interessati | Giovani che non hanno compiuto 35 anni alla data di stipula del contratto |
| Requisiti del lavoratore | Privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; oppure privo di impiego da almeno 12 mesi e appartenente a specifiche categorie di lavoratori svantaggiati |
| Tipo di rapporto agevolato | Assunzione a tempo indeterminato |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
| Esclusioni dall’esonero | Premi e contributi INAIL |
| Importo massimo | 500 euro mensili; 650 euro mensili se l’assunzione avviene in sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica |
| Durata massima | 24 mesi nei casi di disoccupazione da 24 mesi o da 12 mesi con ulteriori requisiti; 12 mesi negli altri casi di lavoratore svantaggiato |
| Rapporti esclusi | Lavoro domestico e apprendistato |
| Condizioni generali | Salario giusto; principi generali sugli incentivi; assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; incremento occupazionale netto |
| Revoca | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entro 6 mesi, del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
| Compatibilità | Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per nuove assunzioni |
| Limiti di spesa | 109,7 milioni per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028 |
Bonus ZES 2026
| Voce | Condizioni previste |
| Legge | Articolo 3 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 |
| Circolare INPS | Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 |
| Messaggio INPS | Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026 |
| Datori di lavoro ammessi | Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti |
| Periodo agevolato | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Lavoratori interessati | Soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni |
| Requisiti del lavoratore | Disoccupazione da almeno 24 mesi |
| Tipo di rapporto agevolato | Assunzione a tempo indeterminato |
| Sede di lavoro | Unità produttiva situata nella ZES unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
| Esclusioni dall’esonero | Premi e contributi INAIL |
| Importo massimo | 650 euro mensili per ciascun lavoratore |
| Durata massima | 24 mesi dalla data di assunzione |
| Rapporti esclusi | Lavoro domestico e apprendistato |
| Condizioni generali | Salario giusto; principi generali sugli incentivi; assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; incremento occupazionale netto |
| Revoca | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entro 6 mesi, del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
| Compatibilità | Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per nuove assunzioni |
| Limiti di spesa | 26 milioni per il 2026, 60 milioni per il 2027, 34 milioni per il 2028 |
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
| Voce | Condizioni previste |
| Legge | Articolo 4 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 |
| Circolare INPS | Non indicata |
| Messaggio INPS | Non risultano, allo stato, messaggi INPS specifici |
| Datori di lavoro ammessi | Datori di lavoro privati |
| Periodo agevolato | Trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Lavoratori interessati | Personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni |
| Requisiti del lavoratore | Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato |
| Rapporto da trasformare | Contratto a tempo determinato instaurato entro il 30 aprile 2026 |
| Durata massima del contratto a termine originario | Non superiore a 12 mesi alla data della trasformazione |
| Tipo di operazione agevolata | Trasformazione senza soluzione di continuità da tempo determinato a tempo indeterminato |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
| Esclusioni dall’esonero | Premi e contributi INAIL |
| Importo massimo | 500 euro mensili per ciascun lavoratore |
| Durata massima | 24 mesi |
| Rapporti esclusi | Lavoro domestico e apprendistato |
| Condizioni generali | Salario giusto; principi generali sugli incentivi; assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva; incremento occupazionale netto |
| Revoca | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, entro 6 mesi, del lavoratore stabilizzato o di altro lavoratore con stessa qualifica nella medesima unità produttiva |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive |
| Compatibilità | Compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per nuove assunzioni |
| Limiti di spesa | 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027, 69,3 milioni per il 2028 |
| Nota operativa | L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea |