QUANDO

 

Dal 1° giugno 2023

 

COSA

 

Agevolazioni per nuove assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati (v. infra)

 

CHI

 

Datori di lavoro privati che assumono giovani c.d. Neet (v. infra)

 

COME

 

V. infra

 

PERCHÉ

 

Art. 27, Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto c.d. Lavoro)

 

 

1.  L’adempimento in sintesi

 

Ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, entrato in vigore il 5 maggio 2023, dal 1° giugno 2023 e possibile fruire dei nuovi incentivi per l’occupazione giovanile per le assunzioni effettuate dal 1° giugno 2023 e fino a tutto il 31 dicembre 2023. Interessati dalla misura sono i c.d. Neet (Neither in employment nor in ducation and training, ossia giovani che non studiano e che non lavorano), platea stimata in circa circa 1,6 milioni di soggetti. La relazione tecnica allegata al decreto prevede nuove assunzioni per circa 70mila giovani, delle quali circa il 56% (ossia 40mila soggetti) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, per una retribuzione media mensile calcolata sul 2021 pari a circa 1.300 euro.

 

2.  La natura dell’agevolazione

 

In relazione alla normativa comunitaria, l’agevolazione costituisce una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, ma si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Pertanto la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Ne segue che l’agevolazione non rientra nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. L’agevolazione rientra invece, per espressa disposizione della norma (comma 1 dell’articolo 27) nell’ambito dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati).

 

3.  Soggetti interessati e requisiti

 

I soggetti interessati sono i datori di lavoro privati anche non imprenditori (sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni mentre sono ammessi gli enti pubblici economici ec..: si vedano in proposito le indicazioni di dettaglio fornite più volte dall’INPS, ad esempio con le circolari n. 40/2018, n. 104/2019, n. 57/2020, n. 133/2020, n. 32/2021, ecc.).

 

Le assunzioni agevolate

 

Sono agevolabili le le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (quindi devono ricorrere tutte):

 

  1. che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);

 

  1. che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

 

  1. che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Il programma attua la cd. Garanzia giovani (con la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 ottobre 2020 l’Italia si è impegnata ad attuare la c.d. Garanzia Giovani rafforzata a partire dal 2021). Le iscrizioni alla seconda fase del Programma si sono aperte il 1° marzo 2021 e si sono concluse il 30 settembre 2022.

 

 

Attenzione: sono agevolabili le sole nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

 

4.  Misura dell’agevolazione

 

L’agevolazione è concessa per un periodo di 12 mesi nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 

Attenzione: in caso di cumulo con altra misura (v. infra), l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

 

Il decreto legge fa riferimento allo specifico decreto che dovrà essere adottato da ANPAL mediante il quale si provvederà alla ripartizione regionale delle risorse previste dallo stesso decreto Lavoro, che costituisce limite di spesa. Tali risorse ammontano complessivamente ad 80 milioni di euro per l’anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (approvato con decisione Commissione Ue 1 dicembre 2022, C(2022) 9030 final).

 

Cumulo

 

L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (incentivo under 36 previsto dalla legge di bilancio 2023), e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, (quindi anche altri incentivi introdotti dallo stesso decreto Lavoro) solo limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo è comunque previsto il rispetto dei limiti massimi di cui alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Fruzione

 

La fruizione dell’agevolazione avviene da parte del datore di lavoro mediante conguaglio da effettuare nelle denunce contributive mensili.

 

5.  Come fare per

 

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS tramite specifica procedura telematica ( resa disponibile, prevedibilmente, nei prossimi giorni).

 

Attenzione: l’agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. E’. pertanto, consigliabile procedere con la massima sollecitudine.

 

Le fasi successive della procedura di accesso all’agevolazione sono le seguenti:

 

  1. una volta ricevuta la domanda, l’INPS provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo;

 

  1. a seguito della comunicazione precedente, l’Istituto provvede a disporre in favore del richiedente una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante

 

  1. al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo

 

  1. entro il termine perentorio dei successivi sette giorni (si ritiene successivi ai termini di cui alla lettera precedente), il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

 

Attenzione: in caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui sopra, il datore di lavoro richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. Si ritiene in ogni caso che, anche in caso di decadenza, possa essere inoltrata una nuova domanda (ma si perde l’ordine di precedenza acquisito).