Riferimenti normativi essenziali
- Art. 21 del Decreto n. 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione”), convertito con modifiche dalla LEGGI n. 95/2024
- Decreto interministeriale 3/4/2025 (criteri di qualificazione delle imprese, modalità di accesso, limiti di spesa)
- Circolare INPS n. 147/2025 (esonero contributivo per le assunzioni)
- Circolare INPS n. 148/2025 e Messaggio n. 3633/2025 (contributo 500 euro/mese per l’attività)
- Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare Allegato I (definizione di piccola impresa) e art. 22 (aiuti all’avviamento)
- Art. 31 del Decreto legislativo n. 150/2015 (principi generali sugli incentivi all’assunzione)
- Art. 1, comma 1175, della LEGGI n. 296/2006 (DURC, rispetto CCNL e assenza violazioni per fruire dei benefici)
- Art. 4 del Decreto legislativo n. 216/2023, sulla maggiorazione del costo del lavoro in deduzione
- Art. 5 della LEGGI n. 162/2021 e art. 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006 (esonero contributivo per i datori con Certificazione della parità di genere)
- Art. 1, commi 180-182, della LEGGI n. 213/2023 (esonero contributivo lavoratrici madri) e Circolare INPS n. 27/2024
1.Platea dei beneficiari e attività agevolate
L’incentivo è rivolto a persone:
- disoccupate alla data di avvio dell’attività imprenditoriale;
- che non hanno compiuto 35 anni;
- che avviano in Italia, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, così come qualificati dal Decreto attuativo 3/4/2025 e dall’elenco ATECO allegato alla Circolare INPS n. 147/2025
1.Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
Oggetto del beneficio:
- esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi premi/contributi INAIL);
- riferito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025;
- lavoratori assunti che, alla data di assunzione, non hanno compiuto 35 anni.
Massimali e durata:
- tetto di 800 euro al mese per ciascun lavoratore;
- per rapporti instaurati e cessati nel corso del mese, massimale giornaliero pari a 25,80 euro (800/31);
- per rapporti part-time, tetto ridotto in proporzione;
- durata massima di 36 mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028.
Esclusioni e limitazioni oggettive:
- esonero non applicabile ai rapporti di lavoro domestico;
- esclusi i rapporti di apprendistato;
- l’agevolazione è ammessa solo per assunzioni a tempo indeterminato “ex novo”: non spetta per trasformazioni da tempo determinato, né per contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
1.Contributo per l’attività imprenditoriale (500 euro mensili)
La normativa primaria prevede, in aggiunta all’esonero contributivo, un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili, per una durata massima di 3 anni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2028, riconosciuto alle imprese avviate dai medesimi soggetti under 35 nei limiti della spesa autorizzata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Il Decreto attuativo definisce criteri e modalità di accesso anche a questo beneficio; la gestione operativa e le istruzioni INPS sono state poi disciplinate dalla Circolare n. 148/2025 e dal Messaggio n. 3633/2025.
1.Qualificazione dell’impresa nei settori strategici e codici ATECO
Sono ammessi al beneficio solo i datori di lavoro che:
- sono disoccupati e under 35 all’avvio dell’attività;
- hanno avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’impresa che opera nei settori strategici per tecnologie innovative e transizione digitale/green, secondo i criteri del Decreto attuativo.
Criteri di qualificazione (concorrono congiuntamente):
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro del settore;
- valori medi di competitività dell’impresa per dipendente (ricavi totali, salario medio, investimenti totali, investimenti in tecnologie digitali e green).
Settori ATECO ammessi (in sintesi): attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento; costruzioni; trasporto e magazzinaggio; servizi di informazione e comunicazione; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; istruzione; sanità e assistenza sociale; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e altre attività di servizi.
Il decreto attuativo ha fatto riferimento ai codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit vigenti fino al 31 dicembre 2024; per l’applicazione dal 2025 occorre utilizzare l’elenco dei codici ATECO 2025 allegato alla Circolare INPS n. 147/2025, condiviso con il Ministero del Lavoro.
1.Requisiti dimensionali e disciplina sugli aiuti di Stato
L’impresa deve:
- rientrare nei parametri di “piccola impresa” ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- rispettare le condizioni cumulative di cui all’art. 22, paragrafo 2, del medesimo Regolamento sugli aiuti all’avviamento.
L’esonero contributivo di cui all’art. 21 del Decreto n. 60/2024 è configurato come misura selettiva di aiuto di Stato e va fruito nei limiti e secondo i criteri del Regolamento (UE) n. 651/2014.
1.Condizioni generali per la legittima fruizione dell’esonero
Oltre ai requisiti specifici del programma, il datore di lavoro deve:
- rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del Decreto legislativo n. 150/2015 (esclusione dei rapporti in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, divieto di fruizione in presenza di sospensioni, rispetto del diritto di precedenza, ecc.);
- essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, condizioni di lavoro, salute e sicurezza;
- essere in possesso del DURC e rispettare gli accordi e contratti collettivi applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della LEGGI n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 19/2024;
- rispettare le ulteriori condizioni specifiche poste dall’art. 21 del Decreto n. 60/2024 e dal Decreto attuativo (vincoli territoriali, criteri di ammissibilità del Programma “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”).
Inoltre, come chiarito dalla Circolare INPS n. 147/2025, la fruizione è subordinata all’incremento occupazionale netto calcolato secondo le regole del Regolamento n. 651/2014, con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato.
1.Cumulabilità e compatibilità con altri incentivi
Non cumulabilità:
- l’esonero non è cumulabile, per i medesimi lavoratori e periodi, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente (es. decontribuzioni strutturali o incentivi soggetti a massimali di aiuto) come stabilito dall’art. 21, comma 2, del Decreto n. 60/2024 e dal Decreto attuativo.
Compatibilità con altre misure:
- è pienamente compatibile (senza riduzioni) con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione prevista dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 216/2023 e dal relativo D.M. 25 giugno 2024;(Normattiva)
- è compatibile con l’esonero dell’1% dei contributi previdenziali, fino a 50.000 euro annui, riconosciuto alle imprese in possesso della Certificazione della parità di genere ai sensi dell’art. 5 della LEGGI n. 162/2021 e dell’art. 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta;
- è cumulabile con agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri previsto dall’art. 1, commi 180-182, della LEGGI n. 213/2023, perché incidono su soggetti diversi (lavoratore e datore).
1.Procedura INPS e gestione delle risorse
Domanda di ammissione
- il datore di lavoro deve presentare esclusivamente in via telematica la domanda di accesso all’esonero tramite il “Portale delle Agevolazioni – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21” disponibile sul sito INPS;
- nella domanda vanno indicati i dati dell’impresa, il codice ATECO, gli estremi dell’attività imprenditoriale agevolata, l’elenco dei lavoratori per i quali si chiede l’esonero e l’importo stimato del beneficio;
- INPS verifica la capienza delle risorse (per anno, territorio e misura), autorizza l’importo fruibile e comunica l’accoglimento tramite lo stesso canale telematico; la fruizione avviene conguagliando i contributi dovuti nelle denunce mensili.
Per il contributo di 500 euro mensili, la Circolare INPS n. 148/2025 prevede un’apposita istanza, sempre tramite Portale delle Agevolazioni, con erogazione anticipata da parte dell’Istituto e liquidazione annuale, nei limiti delle risorse disponibili e previo monitoraggio della spesa.
In sintesi, l’incentivo art. 21 “Decreto Coesione” costruisce un pacchetto integrato: esonero contributivo fino a 36 mesi sulle assunzioni stabili di giovani under 35 in imprese innovative e green, più un contributo mensile per l’attività imprenditoriale, il tutto inserito nel quadro degli aiuti di Stato regolati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e sub condizione di incremento occupazionale netto e pieno rispetto dei requisiti generali (DURC, CCNL, sicurezza sul lavoro).