Con la risoluzione n. 45E del 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al regime fiscale applicabile all’incentivo erogato nel 2025 ai lavoratori dipendenti iscritti a gestioni previdenziali esclusive dell’AGO, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata ordinaria, ma scelgano volontariamente di restare in servizio rinunciando al versamento dei contributi previdenziali INPS.
L’Agenzia chiarisce che l’importo corrisposto a titolo di incentivo al trattenimento in servizio non deve essere considerato reddito da lavoro dipendente e, di conseguenza, non è soggetto a imposizione fiscale