I benefit erogati in modo regolare e continuativo debbono essere inclusi nella base per il calcolo del TFR, poiché sono considerati di carattere retributivo: lo ha ribadito la Cassazione in riferimento al caso di un dirigente d’industria.
La Cassazione, con ordinanza n. 24849 del 9 settembre 2025, ha chiarito che benefit quali auto aziendale, rimborsi spese non documentati o alloggio durante periodi di distacco all’estero rientrano nel principio dell’onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 2120 c.c.
Quando tali indennità sono percepite in maniera continuativa e periodica, senza che il datore richieda giustificativi di spesa, esse contribuiscono a mantenere il livello retributivo del lavoratore e quindi vanno computate nel TFR, salvo che il CCNL preveda una deroga espressa e specifica.
La contrattazione collettiva può derogare ai principi legali del TFR solo se lo fa tramite clausole ben definite e chiare: non basta una previsione generica.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava il riconoscimento di alcune voci retributive nella base di calcolo del TFR e il diritto all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dei dirigenti industriali.