Il 30 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 195, in merito alla possibilità di applicare il regime di esclusione dal reddito previsto per le prestazioni di welfare aziendale, nel caso in cui queste derivino dalla conversione di indennità retributive obsolete.

Secondo l’Agenzia, tale operazione non consente di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR, poiché le indennità in questione non sono più parte della retribuzione corrente e, quindi, non rientrano nella casistica di conversione ammessa al beneficio fiscale.

L’interpello era stato presentato da un datore di lavoro intenzionato a sostituire voci retributive non più erogate con beni e servizi in natura, da offrire al personale. Ma, come già affermato in precedenti circolari e risposte a interpelli analoghi, la norma richiede che la sostituzione sia reale, attuale e legata a compensi spettanti a titolo di retribuzione.

L’Agenzia ricorda che la disciplina delle prestazioni di welfare aziendale si basa su criteri oggettivi e non può essere strumentalizzata per ottenere un risparmio fiscale attraverso conversioni fittizie. L’applicazione del regime di esclusione richiede che la trasformazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dalla normativa e coerentemente con l’accordo sindacale o il regolamento aziendale.

L’Agenzia richiama infine che l’istituto dell’interpello è disciplinato dall’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), e il relativo procedimento è regolato dal Decreto MEF 26 aprile 2001, n. 209.

In conclusione, la Risposta n. 195/2025 conferma che la mera trasformazione di indennità obsolete in benefit non può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla norma, salvo il rispetto di precisi requisiti sostanziali e formali.