La Cassazione Penale, IV Sezione, 24 maggio 2025, n. 19428, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, il capocantiere e preposto, ex art. 19, D.Lgs. n. 81/2008, risponde dell’omicidio colposo del lavoratore se, pur non avendo concorso alla realizzazione materiale dell’opera non a regola d’arte, omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste

dal POS e dal PSC, e consente lo svolgimento di attività interferenti e pericolose (come il disarmo anticipato di strutture in calcestruzzo) in violazione delle cautele imposte. La presenza del preposto durante tali operazioni è condizione imprescindibile per una corretta

gestione del rischio, la cui mancata attivazione integra causalità della colpa. Ciascun titolare di posizione di garanzia è responsabile per intero dell’obbligo di tutela, anche in presenza di altri garanti.