Con la sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026, la Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non può sottrarsi automaticamente alle conseguenze risarcitorie di un licenziamento illegittimo solo perché ha fondato il recesso sul giudizio di inidoneità espresso dal medico competente.
Nel caso esaminato, un lavoratore era stato licenziato per sopravvenuta inidoneità alla mansione di sorvegliante antincendio. In giudizio, però, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che il dipendente era in realtà idoneo. La Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ma aveva escluso il risarcimento ritenendo che il datore si fosse affidato, senza colpa, al parere del medico competente.
La Cassazione ha censurato questa impostazione. Il medico competente, nominato e retribuito dal datore ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è un ente pubblico terzo, ma un collaboratore del datore nell’adempimento degli obblighi di sicurezza e sorveglianza sanitaria. Di conseguenza, trova applicazione l’art. 1228 del codice civile, secondo cui chi si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi.
Il principio è quindi netto: l’errore del medico competente rientra nella sfera di rischio del datore e non può essere trasferito sul lavoratore licenziato. Diverso è il caso in cui il recesso si fondi su accertamenti provenienti da strutture pubbliche o da procedure vincolanti, ipotesi nelle quali l’affidamento datoriale può assumere rilievo diverso.
La Corte ha inoltre ribadito che, nel calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegra, la retribuzione globale di fatto non deve comprendere i ratei di TFR, perché ciò determinerebbe una duplicazione di importi già dovuti alla cessazione del rapporto.
In sintesi, il giudizio di inidoneità del medico competente non legittima da solo il licenziamento né basta ad azzerare il risarcimento. Il datore deve verificare con attenzione la reale impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni, valutare eventuali soluzioni alternative e assumersi il rischio dell’eventuale errore del professionista di cui si avvale.