La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stata recentemente oggetto di riordino a opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come integrata dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4.

La materia è stata trattata nella circolare n. 18/2022, cui si rinvia per tutti i profili di tipo normativo.

Nel  messaggio 1282/2022 fra le altre cose si fanno alcune considerazioni importanti, in effetti il messaggio precisa che per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

a) tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

In ordine al criterio di computo dei suddetti limiti temporali – considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ove compatibili – si precisa che trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare n. 58 del 20 aprile 2009; conseguentemente i limiti massimi come sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

 

Inoltre si  ricorda inoltre che, per espressa disposizione legislativa, i limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole Unità produttive, le quali, a tale fine, devono essere correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 e nel successivo messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.

 

Per quanto alla comunicazione sindacale si conferma che, ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

In ultimo, in  ordine alla possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale. Al riguardo, ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, il messaggio conferma detta facoltà.