La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2017, n. 13178, ha deciso che l’articolo 18, comma 4, St. Lav., come modificato dalla Riforma Fornero, riconosce la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato o se il fatto contestato è sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore; la non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato e accertato è ipotesi tutelata con la reintegrazione solo se risulta dalle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa. Per tutte le altre ipotesi di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa si può solo ricorrere alla tutela indennitaria forte di cui all’articolo 18, comma 5. È dunque esclusa qualsivoglia valutazione sulla proporzionalità del comportamento addebitato rispetto alla sanzione.