Contesto
Il 2 luglio 2025 è stato firmato un Protocollo sul lavoro tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali. In attesa delle regole operative sui nuovi strumenti di cassa integrazione, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, riepilogando le misure per sostenere le imprese colpite da eventi climatici estremi.
Chi può chiedere l’integrazione salariale
I datori di lavoro colpiti da eventi climatici che impediscono la normale attività possono chiedere:
- CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
- Assegno di integrazione salariale FIS
- Fondi di solidarietà bilaterali
(riferimento normativo: D.lgs. n. 148/2015, artt. 26 e 40)
Queste regole valgono anche, per quanto compatibili, per il lavoro agricolo, tramite la CISOA (cassa integrazione speciale per gli operai agricoli a tempo indeterminato).
Quando si può chiedere l’integrazione
- Ordinanza della pubblica autorità
Se le attività vengono sospese per ordinanza (es. a causa del caldo), si può usare la causale:
“Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori!
Cosa deve fare il datore di lavoro:
- indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica
- non è necessario allegare l’ordinanza
- Temperature elevate (evento meteo)
Se il caldo eccessivo impedisce il lavoro, si può chiedere l’integrazione usando la causale:
“Evento meteo – temperature elevate”
Regole importanti
Domanda unica
Non si possono presentare due domande per gli stessi lavoratori e periodi (es. una per “evento meteo” e una per “ordinanza”).
Eccezione:
Se viene presentata una sola domanda per “temperature elevate” ma nello stesso periodo c’è anche un’ordinanza, sono riconosciute:
- le ore/giornate in cui c’è stato effettivamente l’evento meteo
- e quelle in cui l’attività è stata vietata dall’ordinanza
In entrambi i casi, basta riportare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica.
Quando si considera il caldo “eccessivo”?
- La domanda è accolta se le temperature superano i 35°C.
- Anche temperature pari o inferiori a 35°C possono essere considerate, se la temperatura percepita è più alta.
Esempi di aumento della temperatura percepita:
- lavori svolti sotto il sole diretto
- uso di materiali o macchinari che generano calore
- abbigliamento protettivo (tute, caschi, ecc.)
- elevato tasso di umidità
Valutazione della domanda
La valutazione non si basa solo sui dati meteo, ma considera anche:
- tipo di lavoro svolto
- condizioni in cui operano i lavoratori
- luogo di lavoro (aperto o chiuso)
Il datore di lavoro deve:
- descrivere il tipo di attività sospesa o ridotta
- indicare le modalità di svolgimento del lavoro
- spiegare l’effetto delle condizioni climatiche
Se mancano queste informazioni, l’INPS può chiedere un’integrazione della domanda (art. 11 del D.M. 95442/2016).
Importante:
Non è necessario allegare i bollettini meteo: li acquisisce direttamente l’INPS.
Casi particolari (lavori al chiuso)
Se non ci sono sistemi di ventilazione o raffreddamento, o se non sono compatibili con il tipo di lavoro, l’INPS può accettare la domanda, a condizione che il responsabile sicurezza dell’azienda abbia disposto la sospensione o la riduzione delle attività.
Procedura semplificata
Per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà, sia in caso di “ordinanza” che di “temperature elevate”:
✅ Non è richiesto il requisito di 30 giorni di anzianità lavorativa
✅ Non è dovuto il contributo addizionale
✅ La domanda va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento
✅ L’informativa sindacale non deve essere preventiva: può avvenire anche dopo l’inizio della sospensione
Eccezione per edilizia e lapidei:
L’informativa sindacale è obbligatoria solo in caso di richiesta di proroga oltre 13 settimane continuative.