Contesto
Il 2 luglio 2025 è stato firmato un Protocollo sul lavoro tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali. In attesa delle regole operative sui nuovi strumenti di cassa integrazione, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, riepilogando le misure per sostenere le imprese colpite da eventi climatici estremi.

Chi può chiedere l’integrazione salariale
I datori di lavoro colpiti da eventi climatici che impediscono la normale attività possono chiedere:

  • CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria)
  • Assegno di integrazione salariale FIS
  • Fondi di solidarietà bilaterali
    (riferimento normativo: D.lgs. n. 148/2015, artt. 26 e 40)

Queste regole valgono anche, per quanto compatibili, per il lavoro agricolo, tramite la CISOA (cassa integrazione speciale per gli operai agricoli a tempo indeterminato).

Quando si può chiedere l’integrazione

  1. Ordinanza della pubblica autorità

Se le attività vengono sospese per ordinanza (es. a causa del caldo), si può usare la causale:
“Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori!
Cosa deve fare il datore di lavoro:

  • indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica
  • non è necessario allegare l’ordinanza
  1. Temperature elevate (evento meteo)

Se il caldo eccessivo impedisce il lavoro, si può chiedere l’integrazione usando la causale:
“Evento meteo – temperature elevate”

Regole importanti

Domanda unica
Non si possono presentare due domande per gli stessi lavoratori e periodi (es. una per “evento meteo” e una per “ordinanza”).

Eccezione:
Se viene presentata una sola domanda per “temperature elevate” ma nello stesso periodo c’è anche un’ordinanza, sono riconosciute:

  • le ore/giornate in cui c’è stato effettivamente l’evento meteo
  • e quelle in cui l’attività è stata vietata dall’ordinanza

In entrambi i casi, basta riportare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica.

Quando si considera il caldo “eccessivo”?

  • La domanda è accolta se le temperature superano i 35°C.
  • Anche temperature pari o inferiori a 35°C possono essere considerate, se la temperatura percepita è più alta.

Esempi di aumento della temperatura percepita:

  • lavori svolti sotto il sole diretto
  • uso di materiali o macchinari che generano calore
  • abbigliamento protettivo (tute, caschi, ecc.)
  • elevato tasso di umidità

Valutazione della domanda
La valutazione non si basa solo sui dati meteo, ma considera anche:

  • tipo di lavoro svolto
  • condizioni in cui operano i lavoratori
  • luogo di lavoro (aperto o chiuso)

Il datore di lavoro deve:

  • descrivere il tipo di attività sospesa o ridotta
  • indicare le modalità di svolgimento del lavoro
  • spiegare l’effetto delle condizioni climatiche

Se mancano queste informazioni, l’INPS può chiedere un’integrazione della domanda (art. 11 del D.M. 95442/2016).
Importante:
Non è necessario allegare i bollettini meteo: li acquisisce direttamente l’INPS.

Casi particolari (lavori al chiuso)
Se non ci sono sistemi di ventilazione o raffreddamento, o se non sono compatibili con il tipo di lavoro, l’INPS può accettare la domanda, a condizione che il responsabile sicurezza dell’azienda abbia disposto la sospensione o la riduzione delle attività.

Procedura semplificata
Per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà, sia in caso di “ordinanza” che di “temperature elevate”:

✅ Non è richiesto il requisito di 30 giorni di anzianità lavorativa

✅ Non è dovuto il contributo addizionale

✅ La domanda va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento

✅ L’informativa sindacale non deve essere preventiva: può avvenire anche dopo l’inizio della sospensione

Eccezione per edilizia e lapidei:

L’informativa sindacale è obbligatoria solo in caso di richiesta di proroga oltre 13 settimane continuative.