La Legge 3 ottobre 2025, n. 132, dedicata alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale in Italia, introduce una significativa estensione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, modificando l’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
La norma, in vigore dal 10 ottobre 2025, prevede che possano accedere ai benefici anche coloro che “hanno svolto un’attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale”.

Questa modifica, apparentemente marginale, può in realtà ampliare la platea dei lavoratori agevolabili. Infatti, secondo la relazione tecnica del Senato, il legislatore intendeva semplicemente chiarire che le attività di ricerca nel campo dell’IA rientrano già tra quelle che denotano un’elevata qualificazione professionale, requisito necessario per accedere al regime. Tuttavia, la formulazione scelta risulta piuttosto generica e potrebbe consentire l’ingresso anche di soggetti privi di un titolo di studio universitario o di un’esperienza quinquennale nel settore, come invece richiesto dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 per il riconoscimento dello status di lavoratore altamente qualificato.

Il nuovo regime impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 e operativo dal 2024, consente di tassare solo il 50% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia (limite di 600.000 euro annui) per cinque periodi d’imposta, con aumento della detassazione al 60% in presenza di figli minori o in caso di nascita o adozione durante il periodo agevolato. Restano ferme le condizioni di accesso: residenza fiscale all’estero nei tre anni precedenti (che diventano sei o sette se l’attività è svolta per lo stesso gruppo), permanenza in Italia per almeno quattro periodi d’imposta e svolgimento di attività qualificata o specializzata.

A differenza del regime per docenti e ricercatori previsto dall’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non è richiesto che l’attività di ricerca sia stata svolta all’estero né che sia documentata da enti accademici o centri di ricerca riconosciuti. Proprio questa assenza di criteri stringenti rende la norma suscettibile di interpretazioni estensive e potenzialmente generatrici di contenzioso.

In conclusione, l’articolo 22 della Legge n. 132/2025, nel tentativo di favorire il rientro di professionisti del settore dell’intelligenza artificiale, rischia di ampliare in modo significativo il perimetro soggettivo del regime impatriati, introducendo un elemento di incertezza sui requisiti probatori richiesti. Saranno quindi necessari ulteriori chiarimenti interpretativi — presumibilmente da parte dell’Agenzia delle Entrate — per evitare applicazioni difformi e garantire un corretto equilibrio tra incentivo fiscale e selettività della misura.