Con la sentenza n. 16153 del 16/06/2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riaffermato un principio consolidato in materia di appalti ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Anche per i contratti stipulati sotto la vigenza di tale disposizione, deve ritenersi integrata l’interposizione illecita di manodopera ogniqualvolta l’appaltatore si limiti a fornire al committente prestazioni lavorative, senza esercitare un’autentica organizzazione imprenditoriale finalizzata a un risultato autonomo.
In questi casi, l’appaltatore conserva soltanto adempimenti di carattere amministrativo-gestionale (come la corresponsione delle retribuzioni, la programmazione delle ferie o la garanzia di continuità della prestazione), ma non realizza quella gestione effettiva e autonoma dell’attività lavorativa che costituisce elemento essenziale dell’appalto genuino.
La pronuncia conferma quindi che, in assenza di un reale progetto produttivo organizzato dall’appaltatore, l’accordo si traduce in una forma vietata di intermediazione di lavoro, con le conseguenti ricadute sanzionatorie previste dalla normativa