Prima di inserire un lavoratore contributivo puro in un piano di esodo aziendale occorre verificare anche l’importo della prestazione. La circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 chiarisce le modalità del controllo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, interessati all’isopensione, disciplinata dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oppure all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

La soglia economica deve essere raggiunta già all’ingresso nell’esodo. Il controllo considera la prestazione calcolata sui contributi maturati e sul coefficiente di trasformazione riferito all’età posseduta in quella data. La contribuzione correlata successivamente versata dal datore di lavoro è utile per completare i requisiti contributivi, ma non entra nel calcolo iniziale utilizzato per verificare la soglia (circolare INPS n. 104/2026, premessa e paragrafi 1, 1.1 e 1.2).

Pensione di destinazione Requisiti ordinari nel 2026 Soglia mensile per l’ingresso nell’esodo nel 2026
Vecchiaia 67 anni di età e 20 anni di contribuzione Almeno 546,24 euro, pari all’assegno sociale
Anticipata contributiva 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva 1.638,72 euro, pari a 3 volte l’assegno sociale; 1.529,47 euro per le donne con un figlio; 1.420,22 euro per le donne con almeno due figli
Vecchiaia a 71 anni 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva Nessuna soglia di importo
Anticipata ordinaria 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne Nessuna soglia di importo

Riferimenti: articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; circolare INPS n. 104/2026, paragrafo 1. Gli importi sono calcolati sull’assegno sociale 2026 di 546,24 euro mensili.

La prima decorrenza utile della pensione deve rientrare nella durata massima dell’esodo, comprendendo l’eventuale finestra mobile. Per i Fondi il limite è di 60 mesi; per l’isopensione è di 84 mesi per le prestazioni di esodo con decorrenza entro il 1° dicembre 2026, mentre per le decorrenze successive torna a 48 mesi, secondo la disciplina vigente (circolare INPS n. 104/2026, paragrafo 1).

La progettazione deve considerare anche i requisiti futuri. Per l’anticipata contributiva saranno richiesti 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva nel 2027, elevati rispettivamente a 64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi nel 2028. Per la vecchiaia ordinaria l’età salirà a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, ferme le specifiche esenzioni previste dalla legge circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026, paragrafi 2.1, 2.2 e 3. Dal 1° gennaio 2030 il moltiplicatore generale dell’anticipata contributiva passerà da 3 a 3,2 volte l’assegno sociale (articolo 24, comma 11, D.L. n. 201/2011).

Per l’esodo verso l’anticipata contributiva si applica anche il tetto di cinque volte il trattamento minimo; l’importo dell’assegno resta cristallizzato per tutta la durata dell’esodo. Per i Fondi, inoltre, le ipotesi di accesso devono essere deliberate dai rispettivi Comitati amministratori (circolare INPS n. 104/2026, paragrafi 1.2 e 2).

Operativamente, prima di definire gli accordi occorre simulare ogni posizione, verificando importo iniziale, contribuzione, decorrenza pensionistica e costo complessivo. Per l’isopensione l’accordo diviene efficace dopo la validazione INPS: la simulazione preventiva serve quindi a costruire un piano effettivamente attuabile (circolare INPS n. 119 del 1° agosto 2013, paragrafi 1 e 3).