L’Inps torna a rivedere il meccanismo dell’attività di vigilanza e del procedimento ispettivo. Con la circolare 76/2016, diffusa ieri, ricorda agli addetti che le verifiche in azienda vanno seguite sempre in due anche se nella prima fase possono agire anche più funzionari per identificare velocemente i lavoratori e non vanificare il cosiddetto “effetto sorpresa”, il quale – a detta dell’Inps – è di fondamentale importanza. In linea con gli indirizzi precedenti, la circolare rammenta che il corpo ispettivo non deve essere distratto da altre attività espletabili in via amministrativa. Quando i verificatori accedono di diritto ai locali aziendali si devono qualificare e dovrebbero assumere atteggiamenti collaborativi, recando la minore turbativa possibile. Inoltre, qualora il datore di lavoro non sia presente, dovrebbero attendere il suo arrivo (se previsto in tempi ragionevoli). La circolare ricorda i poteri attributi dall’ordinamento agli addetti alla vigilanza, i quali possono accertare e acquisire tutte le notizie finalizzate a far emergere l’esistenza del rapporto obbligatorio assicurativo da cui discendono sia l’obbligazione contributiva, sia il diritto alle prestazioni. Di assoluto interesse è la parte del documento in cui si afferma che le dichiarazioni acquisite durante la verifica siano riscontrate e che l’esito dell’intervista (o interrogatorio) dei lavoratori non costituisce «prova per sé sola, ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall’autorità amministrativa e/o giudiziaria chiamata a decidere in sede di contenzioso». Nella circolare si ribadisce che quando gli ispettori interrogano i soggetti che hanno trovato in loco, il datore non può essere presente e che, per evitare condizionamenti, il verificatore può anche decidere (se il lavoratore è d’accordo) di eseguire l’intervista fuori dal luogo di lavoro. Gli ispettori non possono rilasciare al datore di lavoro copie delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Per prenderne visione, l’azienda deve fare ricorso alla normativa prevista in materia di accesso agli atti amministrativi. Al termine delle verifiche relative al primo intervento, il datore di lavoro ha diritto di ricevere il verbale di primo accesso che deve, tra l’altro, contenere l’identificazione delle persone trovate al lavoro e la descrizione delle mansioni svolte. Al completamento dell’ispezione viene rilasciato il verbale conclusivo con cui si procede alla constatazione e alla notificazione di tutti gli illeciti riscontrati.