Un lavoratore assunto in prova che presenti le proprie dimissioni ha il diritto di ripensarci e revocare la decisione entro i termini previsti, con conseguente riammissione in servizio da parte del datore di lavoro.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24991/2025 (pubblicata l’11/09/2025), intervenuta su un caso in cui il dipendente aveva rassegnato le dimissioni dopo un solo giorno di lavoro, provvedendo successivamente a trasmettere la revoca in modalità telematica entro il limite dei 7 giorni stabilito dalla legge.
La Suprema Corte ha affermato che in tali circostanze l’azienda è obbligata a reintegrare il lavoratore, senza possibilità di rifiuto.
Non assume rilievo contrario quanto indicato nella Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro, la quale aveva escluso la possibilità di revoca delle dimissioni nel periodo di prova. Secondo i giudici, si tratta infatti di un atto di prassi amministrativa privo di forza normativa, che non può prevalere su quanto disposto dalla legge.
Il riferimento vincolante resta l’articolo 26 del Decreto legislativo n. 151/2015 (Jobs Act), che disciplina la procedura telematica delle dimissioni e ne consente la revoca entro 7 giorni dalla trasmissione.
Circolare n. 12/2016 MLPS – PDF ufficiale. Ministero del Lavoro+1
Decreto legislativo 14/09/2015, n. 151 – PDF MLPS (art. 26). Ministero del Lavoro