La Cassazione Civile (Sez. Lavoro, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20601) ha stabilito che la clausola di ultrattività di un CCNL di diritto comune fissa la scadenza del contratto al momento del suo effettivo rinnovo (evento futuro certo nel se ma incerto nel quando). Di conseguenza, il contratto collettivo rimane pienamente vincolante fino al nuovo accordo e non permette recessi anticipati. Il potere di disdetta spetta solo ai sindacati e alle associazioni datoriali firmatarie: il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente, nemmeno con preavviso. Se lo fa, la sostituzione del contratto è illegittima e i dipendenti hanno diritto a ricevere le differenze retributive.