La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2017, n. 12106, ha stabilito che la produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa.