L’esdebitazione dell’incapiente consente a una persona fisica meritevole, priva di beni o redditi utilmente destinabili ai creditori, di chiedere al giudice la liberazione dai debiti che non è in grado di pagare. L’istituto è disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La formula «cancellazione dei debiti a chi non possiede redditi», però, semplifica troppo: non occorre necessariamente essere senza reddito e la concessione non è automatica.
La legge considera anche il caso in cui il debitore abbia un reddito. Per valutare l’incapienza si guarda al reddito annuo dopo aver dedotto le spese necessarie a produrlo e quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Il parametro è l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente familiare previsto dalla scala ISEE. Nel 2026 l’assegno sociale è pari a €546,24 mensili per tredici mensilità: per una persona sola, il parametro-base è quindi €10.651,68 annui. Non è una soglia di reddito lordo che, da sola, dà diritto al beneficio: la situazione va ricostruita e documentata nel caso concreto.
La domanda è presentata al giudice tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC). Occorre fornire un quadro completo della situazione debitoria e patrimoniale, dei redditi e delle spese familiari, oltre alla documentazione richiesta dalla legge. L’OCC esamina le cause dell’indebitamento, la condotta del debitore e l’attendibilità dei documenti, e deposita una relazione particolareggiata. Il giudice valuta quindi se ricorrono i presupposti, compresa la meritevolezza: non basta dichiarare di non poter pagare.
Il beneficio può essere concesso una sola volta. Inoltre, nei tre anni successivi al decreto, se sopravvengono utilità ulteriori che consentono un soddisfacimento utile dei creditori, i debiti possono tornare esigibili nei limiti stabiliti dall’art. 283. Non ogni entrata o miglioramento economico produce questo effetto: la legge prevede condizioni specifiche, che devono essere verificate rispetto alle risorse sopravvenute.
Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Per questo, prima di presentare la domanda, è essenziale distinguere la natura dei debiti e verificare che la documentazione rappresenti fedelmente la situazione economica e familiare.
In sintesi: l’esdebitazione dell’incapiente è una procedura giudiziale che può offrire una via d’uscita a chi è realmente privo di risorse utili, non una cancellazione generalizzata dei debiti per chiunque abbia un reddito basso. La soglia 2026 è un parametro da applicare insieme agli altri elementi richiesti dall’art. 283 CCII.
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