Tra i contributi figurativi che molti contribuenti a domanda fanno valere per buono ai fini pensionistici c’è il servizio militare. Ma questo a volte può essere controproducente.

Il servizio militare può essere fatto valere ai fini pensionistici, a condizione che sia il diretto interessato a richiederlo espressamente e tramite domanda all’Inps.

Il riscatto del servizio militare (quello di leva una volta obbligatorio) permette, dietro istanza all’Inps, di rendere, questi contributi figurativi, utili sia al diritto che alla misura della pensione. Il riconoscimento della contribuzione figurativa per servizio militare può essere relativa solo al periodo di servizio effettivamente prestato

 

Una volta che la richiesta di accredito della contribuzione figurativa del servizio militare è stata completata, se questa ha determinato l’ingresso del richiedente nel sistema misto, non si può tornare indietro.

Il sistema misto è quello che si applica ai lavoratori con carriera e contribuzione, iniziata in data antecedente il primo gennaio 1996. Fu a partire da tale data che la riforma Dini sortì i suoi effetti, con il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo.

Chi ha iniziato la carriera dopo il 31 dicembre 1995 è considerato, in termini pensionistici, un contributivo puro ed ha diritto ad ottenere una pensione liquidata con il solo metodo contributivo. Chi invece ha iniziato la carriera prima, avrà diritto al calcolo misto, cioè retributivo fino al 31 dicembre 2011 se ha più di 18 anni di carriera al primo gennaio 1996,  o retributivo fino al 31 dicembre 1995 se ha meno di 18 anni di versamento a tale data.

 

Il periodo del servizio militare, utile sia ai fini della determinazione del diritto alla pensione, che del suo importo, può essere accreditato gratuitamente dal contribuente. Ma al vantaggio di far crescere l’importo della pensione o a quello di anticipare l’uscita dal lavoro, possono sopraggiungere svantaggi.

Se un lavoratore ha iniziato la carriera lavorativa in epoca contributiva, cioè dal primo gennaio 1996 o dopo, se riscatta il servizio militare svolto prima del 1996, diventerà un soggetto ricadente nel sistema misto. E se dal punto di vista dell’importo della pensione la variazione sarà irrisoria o quasi, visto che si tratta di un solo anno di contribuzione, soprattutto se non serve per maturare il diritto alla quiescenza, può essere un danno.

Si può perdere per esempio il diritto alla già citata pensione anticipata contributiva, che permette l’uscita a 64 anni di età, con 20 anni di contributi e con assegno minimo pari a 2,8 volte l’assegno sociale, a condizione che il richiedente sia un contributivo puro. Ma si può perdere pure il diritto alla pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contribuzione, quella che i contributivi puri centrano a 71 anni di età.

Va ricordato pure che passando al sistema misto, l’interessato si vedrà prendere forma anche la disapplicazione del massimale contributivo (circ. INPS 42/2009). E pure questo strumento vantaggioso per molti lavoratori, è prerogativa unica dei contributivi puri.

E ciò che l’Inps più volte ha specificato è che l’interessato una volta che si è visto accreditare il periodo del servizio militare come contribuzione figurativa, non potrà in nessun caso rinunciarvi, cioè non potrà mai chiederne la cancellazione. E se dal punto di vista dei lavoratori privati, la richiesta è personale, cioè è il lavoratore che può optare per richiedere l’accredito del periodo di servizio militare nel proprio estratto conto, per i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Stato la valutazione del periodo di servizio militare viene effettuata d’ufficio.