La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non consente al datore di lavoro di procedere automaticamente al declassamento: in base all’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008, il dipendente deve essere adibito, ove possibile, a mansioni compatibili con le prescrizioni sanitarie e coerenti con il precedente livello professionale.

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12547 del 4 maggio 2026, la Suprema Corte ha ribadito che l’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo se il datore prova l’impossibilità di soluzioni equivalenti, fermo restando il mantenimento del trattamento economico già goduto.