Ancora oggi riscontriamo che alcuni clienti gestiscono in modo improprio i rimborsi ai dipendenti per le trasferte, alla luce di quanto sopra lo Studio ha predisposto una tabella semplificativa che potrebbe aiutarvi per procedere correttamente nei pagamenti delle spese di trasferta.

 

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE DEI RIMBORSI E DELLE INDENNITA’
SISTEMI DI RIMBORSO SPESE TRASFERTA ITALIA TRASFERTA ESTERO
1. RIMBORSO FORFETTARIO
Diaria/trasferta (indennità forfettaria per vitto e alloggio) esente fino a € 46,48 al gg. esente fino a € 77,47 al gg.
Spese di viaggio e trasporto (piè di lista e documentale) o rimborso chilometrico (tariffe ACI) tutto esente tutto esente
2. RIMBORSO MISTO
A) Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di alloggio o di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio o il vitto esente fino a € 30,99 al gg.       (-1/3) esente fino a € 51,55 al gg.         (-1/3)
B) Diaria con rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio (oppure forniti gratuitamente l’alloggio e il vitto) esente fino a € 15,49 al gg.        (-2/3) esente fino a € 25,82 al gg.         (-2/3)
Spese di viaggio e trasporto in entrambi i casi (piè di lista e documentate) o rimborso chilometrico (tariffe ACI) tutto esente tutto esente
3. RIMBORSO A PIE’ DI LISTA (ANALITICO)
Spese documentate per vitto, alloggio, viagio e trasporto o rimborso chilometrico (tariffe ACI) (piè di lista e documentate) tutto esente tutto esente
Altre spese anche non documentate esente fino a € 15,49 al gg. esente fino a € 25,82 al gg.

 
Si fa presente inoltre che:
premesso che la trasferta/il rimborso a piè di lista di cui alla tabella precedente  è previsto unicamente nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera fuori dal comune presso cui è avvenuta l’assunzione, esiste una ulteriore specificazione intervenuta nel corso del 2017; la legge n. 225 dell’1-12-2016,  di conversione del c.d. decreto fiscale 193/2016,  risolve l’annoso problema del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, distinguendo la trasferta (esenzione totale da imposizione fiscale e contributiva) dal trasfertista (assoggettamento al 50%della trasferta o rimborso).
Il Dlgs 314/1997, che aveva unificato le basi fiscali e previdenziali (intervenendo sull’articolo 51, commi 5 e 6 del Tuir), ha previsto due distinti trattamenti per le indennità di trasferta e quelle per i trasfertisti ovvero coloro che abitualmente vanno in trasferta come per esempio gli autisti dei mezzi pesanti.
Per diverso tempo la norma è stata interpretata nel senso che si considerava indennità di trasfertismo quella corrisposta in modo continuativo a prescindere dalle trasferte effettivamente svolte e dal luogo di destinazione.
Col passare degli anni si è sviluppata una giurisprudenza che ha teso ad assimilare al trasfertismo le trasferte di quelle categorie, come gli edili, che svolgono la loro attività in luoghi sempre diversi (anche se in genere l’indennità è commisurata all’entità della trasferta e non viene corrisposta in caso di lavoro nella sede di assunzione ecc.).
L’estensione di questa linea avrebbe scardinato l’attuale sistema.
L’intervento legislativo in oggetto fornisce una interpretazione  autentica del citato comma 6 e quindi chiude anche i contenziosi passati nei seguenti termini.
Rientrano nella disciplina del comma 6 (indennità tassata al 50% c.d. trasfertisti) i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
 

  1. a)    la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. b)    lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. c)    la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

 
In caso di corresponsione di indennità di trasferta senza la contestuale esistenza delle tre predette condizioni è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5, cioè l’esenzione fiscale e contributiva secondo la previsione di legge qui ripresa ” Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.
 
Altra precisazione merita quando si vuole riconoscere al lavoratore la “trasferta” dal suo luogo di residenza, intanto essendo fuori dall’orario di lavoro questa sarà imponibile e non esente da imposizione fiscale e contributiva,  inoltre nell’ipotesi in cui sia autorizzata la partenza dalla propria residenza, se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro, la differenza deve essere assoggettata a tassazione fiscale e previdenziale (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 92/E del 2015).
 
Merita solo una segnalazione la circolare del  Ministero con la nota del 21 aprile 2010, nella quale ha precisato che quanto dichiarato nell’interpello n. 14/2010 non ha carattere obbligatorio ma solo di indirizzo principale, visto che le aziende potranno sempre erogare un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quanto previsto dai singoli contratti collettivi, a fronte di un maggior disagio o di maggiori costi affrontati dal lavoratore, e che le stesse saranno esenti fino alla capienza massima giornaliera prevista dal Testo Unico (vedi tabella).