Con il decreto interministeriale 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2026 da assumere a riferimento per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.

Il provvedimento è stato oggetto di successivi chiarimenti da parte dell’INPS, con la circolare n. 66 del 18 giugno 2026, e dell’INAIL, con la circolare n. 32 del 26 giugno 2026, che hanno fornito le istruzioni operative rispettivamente per il calcolo della contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi.

La disciplina trova fondamento nel decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. In particolare, l’articolo 4 del decreto-legge n. 317/1987 stabilisce che le retribuzioni da assumere come base di calcolo siano fissate annualmente con decreto ministeriale.

Secondo quanto precisato dall’INAIL nella circolare n. 32/2026, la normativa, pur riferendosi testualmente ai lavoratori italiani, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori cittadini dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia secondo la legislazione nazionale e che siano inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario non convenzionato.

Le retribuzioni convenzionali 2026 devono quindi essere utilizzate per i lavoratori subordinati inviati in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali risultino in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Restano esclusi dall’ambito applicativo gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria e gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale rilevanti. A tale riguardo assumono rilievo, tra gli altri, il Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il Regolamento CE n. 987/2009, che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Ai fini previdenziali, l’INPS ha chiarito che le retribuzioni convenzionali individuate dal decreto interministeriale 29 maggio 2026 devono essere assunte per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 in favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. La circolare INPS n. 66/2026 contiene inoltre le istruzioni per le eventuali regolarizzazioni contributive.

Ai fini assicurativi, l’INAIL ha precisato che il premio deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale, secondo le tabelle allegate al provvedimento. Per le attività svolte dai lavoratori interessati trovano applicazione le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, richiamato anche dalla circolare INAIL.

Le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai lavoratori dell’area dirigenziale, in ragione della specialità della disciplina prevista per i lavoratori operanti all’estero, in deroga al criterio generale previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per individuare la retribuzione convenzionale corretta occorre raffrontare la retribuzione nazionale del lavoratore con le fasce previste dalle tabelle ministeriali. Per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, diviso per dodici mensilità, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma con esclusione dell’indennità estero.

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in ventisei giornate esclusivamente nei casi di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, la retribuzione convenzionale mensile non è frazionabile.

La circolare INAIL n. 32/2026 precisa, infine, che il regime delle retribuzioni convenzionali riguarda i rapporti di lavoro subordinato. Per le collaborazioni coordinate e continuative rese in Paesi extracomunitari non convenzionati, il premio assicurativo deve invece essere calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto del minimale e del massimale previsti per le rendite INAIL.

In conclusione, per l’anno 2026 i datori di lavoro che inviano personale subordinato in Paesi extracomunitari non convenzionati devono verificare preliminarmente l’assenza di accordi di sicurezza sociale applicabili e utilizzare le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 29 maggio 2026 sia per la contribuzione previdenziale sia per il calcolo dei premi INAIL, individuando la fascia corretta in base al CCNL applicato, alla qualifica e alla retribuzione nazionale del lavoratore.

Fonti istituzionali da inserire in calce all’articolo

Normativa primaria e decreti

  1. Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
  2. Legge 3 ottobre 1987, n. 398
  3. Decreto interministeriale 29 maggio 2026
  4. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
  5. Decreto interministeriale 27 febbraio 2019

Prassi INPS e INAIL

  1. PDF circolare INPS n. 66/2026
  2. PDF circolare INAIL n. 32/2026
  3. Comunicato INAIL 30 giugno 2026 / Avviso su circolare n. 32/2026

Normativa europea

  1. Regolamento CE n. 883/2004 — EUR-Lex
  2. Regolamento CE n. 987/2009 — EUR-Lex
  3. Scheda INPS sui regolamenti UE di sicurezza sociale