Con la Risposta n. 274E del 28 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema dell’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il beneficio fiscale non può estendersi ai redditi di lavoro dipendente di natura differita – come Long Term Incentive Plan (LTIP) e Deferred Bonus Plan – se tali somme vengono percepite dopo la cessazione del regime agevolato o il trasferimento all’estero del contribuente.
L’interpello riguardava tre ex dipendenti di una società italiana, rientrati nel Paese nel 2021 e beneficiari del regime impatriati fino al 2024, che nel 2025 hanno trasferito la residenza fiscale in Grecia. La società istante chiedeva se i premi azionari maturati durante il periodo agevolato, ma corrisposti nel 2025, potessero ancora fruire del trattamento di favore.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la propria Circolare n. 33 del 28 12 2020, ha ribadito che il diritto impositivo dell’Italia permane per la quota di reddito riferita ad attività effettivamente prestata sul territorio nazionale. Tuttavia, ai fini del regime agevolato, si applica il principio di cassa, secondo cui il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nel momento della percezione, sia in denaro che in natura.
Ne deriva che, se il bonus o il piano azionario vengono erogati in un periodo d’imposta successivo all’ultimo anno di fruizione del regime, il reddito concorre alla base imponibile secondo le regole ordinarie e non può più beneficiare dell’agevolazione “ratione temporis”.
In conclusione, gli emolumenti differiti percepiti nel 2025 dai tre ex dipendenti, pur riferendosi a prestazioni rese in Italia durante il periodo agevolato, devono essere tassati integralmente secondo le regole ordinarie del reddito da lavoro dipendente, non potendo più rientrare nel regime previsto per i lavoratori impatriati.