Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati è stato introdotto con l’obiettivo di attrarre in Italia lavoratori qualificati residenti all’estero. Negli anni, la disciplina ha subito numerose modifiche, culminando con il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, che ha profondamente riformato la materia, restringendo l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione.
Le tappe principali dell’evoluzione:
- DL 78/2010: introdotto il regime degli impatriati, con esenzione del 70% (elevata al 90% per chi si trasferiva in alcune regioni del Sud).
- DL 34/2019 (Decreto Crescita): ampliamento della platea dei beneficiari, semplificazione dei requisiti e possibilità di estensione del beneficio fino a 10 anni in presenza di specifiche condizioni (figli a carico, acquisto di immobili, ecc.).
- Legge di Bilancio 2021 – art. 1, comma 50, L. 178/2020: prime restrizioni e chiarimenti sui requisiti sostanziali.
- D.lgs. 209/2023: nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il precedente impianto normativo e introduce un’agevolazione limitata al 50% del reddito imponibile, con un tetto massimo e condizioni molto più stringenti.
Il nuovo regime dal 2024 – Articolo 5, D.lgs. 209/2023
Dal 1° gennaio 2024, l’agevolazione spetta:
- Ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e non sono stati residenti nei 3 periodi d’imposta precedenti.
- A condizione che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo in Italia.
- Con un’esenzione fiscale pari al 50% del reddito da lavoro, nel limite di un massimale annuo di 600.000 euro.
- La durata dell’agevolazione è di 5 anni, senza possibilità di proroga.
Non è più sufficiente il solo trasferimento in Italia: occorre anche l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Interpello n. 70/2025: primo chiarimento ufficiale su un caso concreto
Con la Risposta n. 70_2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul nuovo regime.
Il caso:
Un cittadino straniero, mai residente fiscalmente in Italia, intende trasferirsi nel nostro Paese nel 2024 per svolgere un’attività lavorativa dipendente presso un’azienda italiana.
Il chiarimento dell’Agenzia:
L’Agenzia ha confermato che, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.lgs. 209/2023, il lavoratore può beneficiare del nuovo regime agevolativo, anche se si tratta del primo trasferimento in Italia.
In particolare, ha ribadito che:
- Non è necessario avere avuto in passato rapporti di lavoro con imprese italiane.
- Il requisito chiave è l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia, con residenza fiscale acquisita nel territorio italiano.
- Il beneficio spetta dal periodo d’imposta in cui si realizza il trasferimento.
Considerazioni finali
La Risposta n. 70_2025 rappresenta il primo importante intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime per impatriati. Essa conferma l’approccio restrittivo della nuova normativa, ma anche la possibilità per soggetti stranieri che si trasferiscono per la prima volta in Italia di accedere all’agevolazione, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta concretamente in Italia.
Si consiglia alle imprese e ai professionisti di valutare attentamente le condizioni soggettive dei lavoratori e di monitorare eventuali ulteriori chiarimenti amministrativi, considerata la recente entrata in vigore della nuova disciplina.