Agenzia delle Entrate: chiariti i presupposti applicativi del regime 2024

Con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante sull’applicazione del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, segnando una netta discontinuità rispetto alla disciplina previgente.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini dell’accesso al nuovo regime, non è più richiesto verificare l’esistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’avvio di una nuova attività lavorativa dalla quale derivi il reddito agevolato. Diversamente dal passato, quindi, il rientro in Italia non deve essere necessariamente finalizzato all’inizio di un rapporto di lavoro “nuovo” o diverso rispetto a quello svolto all’estero.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, il regime può essere applicato anche quando il lavoratore rientra in Italia per svolgere l’attività lavorativa a favore dello stesso datore di lavoro, residente o non residente, oppure di un soggetto appartenente al medesimo gruppo presso cui era impiegato all’estero prima del trasferimento.

Resta tuttavia ferma una differenziazione temporale rilevante: qualora il lavoratore rientri in Italia continuando a lavorare per lo stesso datore o gruppo, la normativa richiede un periodo minimo di permanenza all’estero più lungo, che passa da tre a sei o sette anni, a seconda che l’attività in Italia fosse o meno già svolta in precedenza per lo stesso soggetto.

Il chiarimento si inserisce nel solco già tracciato dall’Agenzia con precedenti documenti di prassi e conferma che il nuovo regime degli impatriati è strutturato in modo più flessibile, concentrandosi sui requisiti soggettivi e temporali del lavoratore, piuttosto che sulla continuità o discontinuità del rapporto di lavoro al momento del rientro.