Con la Nota n. 7269 del 3 settembre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che la comunicazione obbligatoria relativa alle lavorazioni che comportano esposizione all’amianto – prevista dagli articoli 250 e 256 del Decreto Legislativo n. 81/2008 – deve essere trasmessa esclusivamente all’ASL territorialmente competente.
L’INL ricorda che la Legge n. 215/2021 ha esteso la propria competenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori produttivi. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato deve essere considerato organo di vigilanza al pari delle ASL.
Per assicurare un’azione coordinata tra Regioni, ASL e INL, è stato istituito un tavolo tecnico congiunto che ha elaborato le Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/2008, approvate in Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo CSR del 27 luglio 2022, n. 142. Tale accordo – emanato in attuazione delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 – prevede che il tavolo tecnico individui criteri e modalità di ripartizione delle competenze in merito ai pareri e autorizzazioni previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nelle more della piena attuazione di tali disposizioni, le ASL continuano a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Pertanto, l’INL chiarisce che, allo stato attuale, l’obbligo di comunicazione per le lavorazioni che implicano esposizione all’amianto si assolve inviando la documentazione soltanto all’ASL competente per territorio.