E’ stato pubblicato in G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2022  il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute  con l’individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita’, in presenza delle quali  a prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile (cd. smart working).

Ricordiamo che  l’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, a causa dell’emergenza COVID aveva stabilito  che i  lavoratori  dipendenti  privati   in   possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’  (Legge 104/1992) hanno diritto :

  • a svolgere   di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalita’  agile,   oppure
  • ad essere  adibiti a diversa mansione ricompresa nella  medesima categoria o  area  di  inquadramento, previsti dal CCNL
  • o specifiche  attivita’  di formazione professionale anche da remoto; 

La disposizione è stata  prorogata  piu volte, fino all’ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.

Va sottolineato però  che  il testo della legge rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece  richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale  prevede come beneficiari

  •  i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
  • quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Nel messaggio INPS  3622 del  30  giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti  normativi,  mentre la tutela economica  in caso di assenza era riservata SOLO  ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.

Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio  porterebbe ad escludere dal lavoro agile  le categorie  previste dal DL 18-2020.

A questo punto sarebbe  auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo  chiarimento ministeriale o dell’Istituto previdenziale.

Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022

Il ministero della salute aveva  individuato  in particolare le seguenti patologie e condizioni   per il  diritto allo smart working:

   A) indipendentemente dallo stato vaccinale: 

      a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria per:   trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  deltrapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo;         terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);  patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalita’ del sistema immunitario etc.);  dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;   sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei  linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu’  delle   seguenti  condizioni patologiche: 

  •         cardiopatia ischemica;
  •         fibrillazione atriale;
  •         scompenso cardiaco;
  •         ictus;
  •         diabete mellito;
  •         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  •         epatite cronica;
  •         obesita’;

   B) soggetti  esentati dalla  vaccinazione  anti COVID per  motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni: 

  •       eta’ >60 anni;
  •       condizioni  di  cui  all’allegato  2  della   circolare   della  Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.