1.Il caso esaminato dalla Corte
Un cittadino francese era stato assunto nel 2002 come conducente da un’impresa di trasporti con sede in Lussemburgo. Il contratto di lavoro prevedeva l’applicazione della legge lussemburghese e lo svolgimento dell’attività in diversi Paesi europei, tra cui la Francia.
Nel corso degli anni, però, l’attività lavorativa si è progressivamente concentrata in Francia, circostanza riconosciuta anche dal datore di lavoro nel 2014, quando ha fatto valere l’obbligo di iscrizione del lavoratore alla previdenza sociale francese. Nello stesso anno, a seguito del rifiuto del lavoratore di ridurre l’orario di lavoro, il rapporto è stato risolto.
Il contenzioso ha avuto un esito contrastante nei giudizi di merito: il Tribunale del lavoro di Digione ha applicato il diritto lussemburghese, mentre la Corte d’appello ha ritenuto applicabile la legge francese, individuando in Francia il luogo di lavoro abituale ai sensi della Convenzione di Roma. La questione è così giunta davanti alla Corte di Cassazione francese, che ha investito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
2.La questione giuridica centrale
Il nodo interpretativo riguarda l’individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, in assenza di una scelta valida delle parti, quando
- il lavoratore ha svolto inizialmente l’attività in un determinato Paese;
- nel tempo, il luogo di lavoro abituale si è spostato verso un altro Stato, destinato a diventare il nuovo centro dell’attività lavorativa.
3.Il quadro normativo: la Convenzione di Roma
La CGUE richiama i principi fondamentali della Convenzione di Roma, chiarendo che la libertà di scelta della legge applicabile è limitata dalla tutela del lavoratore. La scelta delle parti non può, infatti, privarlo delle norme imperative che sarebbero applicabili in mancanza di scelta.
La Convenzione individua una gerarchia di criteri di collegamento.
| Ordine | Criterio | Contenuto |
| 1 | Luogo di lavoro abituale | Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività |
| 2 | Sede dell’assunzione | Paese in cui si trova lo stabilimento che ha assunto il lavoratore |
| Residuale | Collegamento più stretto | Applicazione della legge del Paese con il legame più intenso con il rapporto |
4.L’interpretazione della CGUE
Secondo la Corte, il criterio del luogo di lavoro abituale non consente di individuare automaticamente la legge applicabile quando, considerando il rapporto nel suo complesso, tale luogo si è spostato nel tempo da uno Stato a un altro.
In questi casi:
- non è possibile cristallizzare il criterio sul luogo iniziale di svolgimento dell’attività;
- occorre fare riferimento al criterio sussidiario, ossia la sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore.
Tuttavia, questo criterio non è definitivo. Deve sempre essere verificato se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro Paese.
5.Gli elementi da valutare nel caso concreto
La CGUE affida alla Corte di Cassazione francese il compito di verificare se il contratto presenti un collegamento più stretto con la Francia, indicando alcuni indici rilevanti.
| Elemento di valutazione | Rilevanza |
| Ultimo luogo di lavoro abituale | Indica il centro effettivo dell’attività lavorativa |
| Concentrazione dell’attività nel tempo | Dimostra lo spostamento stabile del rapporto |
| Iscrizione alla previdenza sociale francese | Indice forte di integrazione nel sistema nazionale |
| Riconoscimenti del datore di lavoro | Valutano il comportamento delle parti |
6.Principio di diritto ricavabile dalla sentenza
Quando il luogo di lavoro abituale di un lavoratore mobile si sposta stabilmente da un Paese a un altro, non è sufficiente fare riferimento al luogo iniziale di svolgimento dell’attività. In assenza di una scelta valida delle parti, occorre applicare:
- in via prioritaria, il criterio della sede dell’assunzione;
- salvo che l’insieme delle circostanze dimostri un collegamento più stretto con un altro Stato, nel qual caso si applica la legge di quest’ultimo.