Con la Nota n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per chiarire gli effetti dell’abrogazione del Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, disposta dalla recente Legge 15 maggio 2025, n. 56 (c.d. “Decreto Lavoro”), sulla disciplina del lavoro intermittente.

Requisiti per l’utilizzo del lavoro intermittente
Come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato:

  • per ragioni oggettive legate alla tipologia di attività svolta;
  • per lavoratori con meno di 24 anni, purché le prestazioni si concludano entro il venticinquesimo anno di età;
  • per lavoratori con più di 55 anni;
  • oppure in base a quanto previsto dai contratti collettivi.

In assenza di disposizioni nei contratti collettivi, le attività ammesse sono individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Il D.M. 23 ottobre 2004 resta in vigore
L’INL ha confermato che il Decreto ministeriale 23 ottobre 2004 è tuttora valido. Tale decreto fa rinvio alle attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, stabilendo così i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro intermittente per motivi oggettivi.
Nonostante l’abrogazione formale del R.D. n. 2657/1923 da parte della L. n. 56/2025, l’Ispettorato chiarisce che il rinvio contenuto nel D.M. del 2004 è da considerarsi di natura meramente materiale. In altri termini, la tabella del 1923 continua ad avere efficacia in via indiretta, in quanto incorporata per relationem nella normativa secondaria.

Nessuna modifica alla disciplina sostanziale
L’abrogazione del Regio Decreto, secondo l’INL, non incide sulla normativa vigente relativa al lavoro intermittente. Il sistema normativo conserva la propria coerenza ed efficacia grazie al meccanismo di rinvio materiale previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 81/2015).

Conclusioni operative
Le imprese possono continuare a ricorrere al lavoro intermittente secondo le attività oggettivamente ammesse dal D.M. 2004. È tuttavia opportuno:

  • verificare l’età del lavoratore o la presenza di contrattazione collettiva applicabile;
  • conservare la documentazione che giustifichi il ricorso a questa tipologia contrattuale;
  • monitorare eventuali modifiche normative, specie in caso di aggiornamento del D.M. 2004.

Riepilogo

 

Aspetto Situazione attuale
Regio Decreto 2657/1923 Abrogato
D.M. 23 ottobre 2004 Ancora valido
Utilizzo del lavoro intermittente Possibile secondo i requisiti soggettivi e oggettivi
Attività ammesse Secondo la tabella allegata al R.D. 2657/1923, richiamata dal D.M. 2004