Scadono al 31 dicembre 2026
- Bonus Donne 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 650 euro mensili, elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. È riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2026, per una durata di 12 o 24 mesi, secondo i requisiti posseduti. Riferimenti legislativi: art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112; art. 2, punti 4 e 99, del regolamento (UE) n. 651/2014, per le definizioni di lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato.
- Bonus Giovani 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le assunzioni nelle sedi o unità produttive situate nelle regioni individuate dalla norma. Per gli under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie svantaggiate previste dalle lettere c), e), f) e g) dell’art. 2, punto 4, del regolamento europeo, il beneficio dura fino a 24 mesi. È prevista anche una durata fino a 12 mesi per le ulteriori categorie svantaggiate indicate dalla disposizione. Riferimenti legislativi: art. 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112; art. 2, punti 4 e 99, del regolamento (UE) n. 651/2014.
- Bonus ZES 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi. È riservato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e assumono a tempo indeterminato, presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica, lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Riferimenti legislativi: art. 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
- Incentivo alla stabilizzazione: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 500 euro mensili, per un massimo di 24 mesi. Spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza interruzione del rapporto, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi alla data della trasformazione, riguardanti lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Riferimenti legislativi: art. 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
- Assunzione di donne disoccupate vittime di violenza: esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024–2026. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 191–193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto l’incentivo e ne ha stabilito l’applicazione alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Il termine del 31 dicembre 2026 riguarda le assunzioni o trasformazioni che consentono l’accesso alle misure: non interrompe la fruizione dei benefici già riconosciuti, che possono proseguire per la durata prevista, purché siano rispettate le condizioni di mantenimento.
Proseguono oltre il 31 dicembre 2026
- Assunzione di lavoratori under 30: esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 30 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, salve le eccezioni previste. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 100–107 e 113–114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato il comma 102 estendendo alle annualità 2019 e 2020 il limite anagrafico di 35 anni. La misura strutturale resta riferita agli under 30.
- Assunzione di ex studenti o apprendisti under 30: esonero del 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, presso il datore con cui siano stati svolti i percorsi di alternanza o di apprendistato formativo richiesti dalla norma. Riferimenti legislativi: art. 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in collegamento con i commi 100–107 e 113–114 del medesimo articolo.
- Assunzione di lavoratori con almeno 50 anni e di donne svantaggiate: riduzione contributiva del 50% per uomini e donne con almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e per donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno sei mesi nelle specifiche condizioni territoriali o professionali previste. Riferimenti legislativi: art. 4, commi 8–11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto la misura strutturale con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
- Assunzione di lavoratori disabili: incentivi economici commisurati alla retribuzione, con importi e durata differenziati secondo il grado e la tipologia di disabilità, nei limiti delle risorse disponibili. Riferimenti legislativi: art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; art. 1, comma 37, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha sostituito l’articolo; art. 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha ridefinito l’incentivo applicabile dal 1° gennaio 2016, affidandone la gestione all’INPS.
- Assunzione di percettori di NASpI: contributo economico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore. Riferimenti legislativi: art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della NASpI; art. 24, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che ha ridotto il contributo dal 50% al 20%.
- Assunzione di lavoratori provenienti dalla CIGS: contribuzione datoriale nella misura prevista per gli apprendisti, per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi. Riferimenti legislativi: art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- Assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro: esonero contributivo previsto per le tipologie contrattuali ammesse, senza un termine espresso di cessazione dell’incentivo. Riferimenti legislativi: art. 10 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; art. 12, comma 10, del medesimo decreto, che estende gli incentivi ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.
- Assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli minorenni: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 8.000 euro annui, per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 di madri di almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La durata è di 12 mesi per le assunzioni a termine, fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione e 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 210–213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di Bilancio 2026.
- Riduzione dell’orario per genitori con almeno tre figli conviventi: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 24 mesi, per i datori che consentono le trasformazioni o rimodulazioni del part-time previste dalla norma, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro. La misura riguarda genitori con almeno tre figli conviventi, fino al decimo anno del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 214–218, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; in particolare, il comma 214 disciplina la priorità, il comma 215 introduce l’esonero e il comma 216 demanda a un decreto interministeriale le disposizioni attuative.
Per le misure in scadenza, è opportuno valutare il completamento delle assunzioni e trasformazioni già programmate entro il 31 dicembre 2026, verificando preventivamente requisiti, disponibilità delle risorse e procedure di accesso. La tempestiva assunzione o trasformazione costituisce un presupposto per il beneficio, ma non sostituisce le ulteriori condizioni richieste per il suo riconoscimento e mantenimento