Scadono al 31 dicembre 2026

  1. Bonus Donne 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 650 euro mensili, elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. È riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2026, per una durata di 12 o 24 mesi, secondo i requisiti posseduti. Riferimenti legislativi: art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112; art. 2, punti 4 e 99, del regolamento (UE) n. 651/2014, per le definizioni di lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato.
  2. Bonus Giovani 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le assunzioni nelle sedi o unità produttive situate nelle regioni individuate dalla norma. Per gli under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie svantaggiate previste dalle lettere c), e), f) e g) dell’art. 2, punto 4, del regolamento europeo, il beneficio dura fino a 24 mesi. È prevista anche una durata fino a 12 mesi per le ulteriori categorie svantaggiate indicate dalla disposizione. Riferimenti legislativi: art. 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112; art. 2, punti 4 e 99, del regolamento (UE) n. 651/2014.
  3. Bonus ZES 2026: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi. È riservato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e assumono a tempo indeterminato, presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica, lavoratori che abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Riferimenti legislativi: art. 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
  4. Incentivo alla stabilizzazione: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, nel limite di 500 euro mensili, per un massimo di 24 mesi. Spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza interruzione del rapporto, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi alla data della trasformazione, riguardanti lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Riferimenti legislativi: art. 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
  5. Assunzione di donne disoccupate vittime di violenza: esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024–2026. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 191–193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha introdotto l’incentivo e ne ha stabilito l’applicazione alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

Il termine del 31 dicembre 2026 riguarda le assunzioni o trasformazioni che consentono l’accesso alle misure: non interrompe la fruizione dei benefici già riconosciuti, che possono proseguire per la durata prevista, purché siano rispettate le condizioni di mantenimento.

Proseguono oltre il 31 dicembre 2026

  1. Assunzione di lavoratori under 30: esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 30 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, salve le eccezioni previste. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 100–107 e 113–114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato il comma 102 estendendo alle annualità 2019 e 2020 il limite anagrafico di 35 anni. La misura strutturale resta riferita agli under 30.
  2. Assunzione di ex studenti o apprendisti under 30: esonero del 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, presso il datore con cui siano stati svolti i percorsi di alternanza o di apprendistato formativo richiesti dalla norma. Riferimenti legislativi: art. 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in collegamento con i commi 100–107 e 113–114 del medesimo articolo.
  3. Assunzione di lavoratori con almeno 50 anni e di donne svantaggiate: riduzione contributiva del 50% per uomini e donne con almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e per donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno sei mesi nelle specifiche condizioni territoriali o professionali previste. Riferimenti legislativi: art. 4, commi 8–11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto la misura strutturale con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
  4. Assunzione di lavoratori disabili: incentivi economici commisurati alla retribuzione, con importi e durata differenziati secondo il grado e la tipologia di disabilità, nei limiti delle risorse disponibili. Riferimenti legislativi: art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; art. 1, comma 37, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha sostituito l’articolo; art. 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha ridefinito l’incentivo applicabile dal 1° gennaio 2016, affidandone la gestione all’INPS.
  5. Assunzione di percettori di NASpI: contributo economico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore. Riferimenti legislativi: art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della NASpI; art. 24, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che ha ridotto il contributo dal 50% al 20%.
  6. Assunzione di lavoratori provenienti dalla CIGS: contribuzione datoriale nella misura prevista per gli apprendisti, per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi. Riferimenti legislativi: art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  7. Assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro: esonero contributivo previsto per le tipologie contrattuali ammesse, senza un termine espresso di cessazione dell’incentivo. Riferimenti legislativi: art. 10 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; art. 12, comma 10, del medesimo decreto, che estende gli incentivi ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.
  8. Assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli minorenni: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 8.000 euro annui, per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 di madri di almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La durata è di 12 mesi per le assunzioni a termine, fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione e 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 210–213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di Bilancio 2026.
  9. Riduzione dell’orario per genitori con almeno tre figli conviventi: esonero contributivo totale, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a 3.000 euro annui, per un massimo di 24 mesi, per i datori che consentono le trasformazioni o rimodulazioni del part-time previste dalla norma, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro. La misura riguarda genitori con almeno tre figli conviventi, fino al decimo anno del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Riferimenti legislativi: art. 1, commi 214–218, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; in particolare, il comma 214 disciplina la priorità, il comma 215 introduce l’esonero e il comma 216 demanda a un decreto interministeriale le disposizioni attuative.

Per le misure in scadenza, è opportuno valutare il completamento delle assunzioni e trasformazioni già programmate entro il 31 dicembre 2026, verificando preventivamente requisiti, disponibilità delle risorse e procedure di accesso. La tempestiva assunzione o trasformazione costituisce un presupposto per il beneficio, ma non sostituisce le ulteriori condizioni richieste per il suo riconoscimento e mantenimento