Le ferie rappresentano delle giornate di astensione retribuite dal lavoro. Lo scopo delle ferie è quello di permettere al lavoratore un recupero psicofisico completo, per poter affrontare un nuovo anno di lavoro, oltre a consentire maggior cura e tempo nelle relazioni affettive e sociali.

FONTI NORMATIVE

Oltre all’art. 36 della Costituzione, la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10 del D. Lgs 66/2003. Sono obbligatorie MINIMO 4 settimane di ferie all’anno, da godere per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Le ferie non possono essere monetizzate, se non in caso di:

– cessazione del rapporto di lavoro;

– per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane qualora il Contratto Collettivo preveda ulteriori giornate di ferie che eccedono le prime quattro settimane.

LA MATURAZIONE

Le ferie maturano pro quota, ossia in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio di prestato; il lavoratore matura le ferie anche durante alcune particolari assenze, come ad esempio:

l’astensione obbligatoria della madre;

il congedo di paternità;

la malattia;

le ferie stesse;

il congedo matrimoniale.

il diritto alle ferie non matura per queste tipologie di assenza:

servizio di leva;

aspettativa;

sciopero;

le assenze non giustificate;

la sospensione per cassa integrazione a zero ore;

il congedo parentale.

CHI DECIDE COME GODERE LE FERIE?

Al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 del c.c. e secondo la previsione devo CCNL, spetta il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, valutando in concreto le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento e il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di fruizione, in quanto trattasi di un evento che deve essere coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro; l’astensione unilaterale del lavoratore si configura come un’assenza ingiustificata, con possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo.

Normalmente entro marzo dell’anno in corso il datore di lavoro definisce il piano ferie collettivo (chiusure aziendali – vacanze – ponti) dal 1.4 al 30.3 dell’anno successivo, le ferie individuali per raggiungere le 4 settimane sono definite individualmente in corso d’anno.

Qualora un lavoratore lo ritenesse, deve avanzare la richiesta per iscritto al fine di ottenere l’autorizzazione alle ferie, almeno con 2 settimane di anticipo.

CASI PARTICOLARI

La mancata fruizione delle ferie comporta un danno a carico del lavoratore, il quale non ha potuto recuperare le energie psicofisiche. Il lavoratore può:

– agire in giudizio per il risarcimento del danno;

– pretendere il godimento, anche se tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.

Fanno eccezione i casi nei quali non sia stato possibile godere in tutto o in parte le prime due settimane, per maternità, malattie o altri eventi non riconducibili alla volontà delle parti: in questo caso, datore e dipendente dovranno accordarsi individuando un nuovo periodo per recuperare le ferie non godute, o monetizzarle.

Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

Se il lavoratore si ammala durante le ferie, nel rispetto della previsione della contrattazione collettiva, le ferie sono sospese purché il datore di lavoro sia tempestivamente informato.

SANZIONI

Art. 10, comma 1, prima parte, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66.

dall’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19.7.2004, n. 213 poi sostituito dall’art. 41, comma 8, D.L. 25.6.2008, n. 112, con- vertito nella L. 6.8.2008, n. 133, e modificato da ultimo dall’art. 7, L. 4.11.2010, n. 183

In caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie, ossia le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, la legge prevede una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro:

– la sanzione base va da 100 a 600 euro;

– se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro;

– se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 a 4.500 euro.

VERSAMENTO CONTRIBUTIVO

In caso di mancata fruizione del periodo di ferie, o per le ferie eccedenti, entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione), il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute (accantonate).

Per determinare il momento del versamento contributivo si deve fare riferimento al 31.12 e alle ferie non godute se le stesse non saranno godute entro 18 mesi quindi nell’anno successivo e nei sei mesi del 2 anno su questi importi si dovranno versare i contributi (al 30/6), le ferie poi naturalmente non saranno più soggette a contributi nel momento di godimento di quelle ferie.

Per evitare il versamento dei contributi la corretta procedura è la seguente:

entro il 31 dicembre, i datori di lavoro dovranno verificare che tutti i dipendenti abbiano goduto almeno due settimane di ferie relative e maturate nell’anno precedente; poi entro il 30 giugno dell’anno successivo, dovranno fargli godere due settimane di ferie maturate nell’anno precedente. È questa la tabella di marcia da tenere presente sui periodi di riposo spettanti nell’anno; solo così si eviterà il versamento dei contributi che è previsto eventualmente sulle ferie accantonante e non godute trascorsi 18 mesi. Eventualmente le ferie residue in questo caso potranno essere liquidate.