Le novità per il processo del lavoro introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149   sul  processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell’anticipo  sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022

Il principale aspetto  da evidenziare tra i contenuti del decreto è l’estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la  possibilità di chiedere la  negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro  con le modalità previste dai principali CCNL.

Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi  in cui la  negoziazione assistita è obbligatoria .

Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i  modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.

Si ricorda che copia dell’accordo   conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti  bilaterali – Direzioni  provinciali  del lavoro-  università pubbliche  e private, nell’ambito  di  rapporti di  consulenza con docenti  di diritto del lavoro di ruolo – Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali –   consigli  provinciali dei consulenti del lavoro).

Altra novità è l’abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e  l’introduzione  del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c.  e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori ,   per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro . 

Ciò significa che :

  • tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
  • il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
  • eventuali questioni connesse possono essere  trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
  • per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice  del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
  • per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai  riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità  (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioè impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).