inattesa dell’approvazione della legge di bilancio vediamo quali sono gli aspetto legati al lavoro.

LAVORO

PUNTO 1 – AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

1.NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 è previsto un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nello stesso periodo, di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi ed è finalizzata a incrementare l’occupazione giovanile stabile, a favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate e a sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti di spesa previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028 e sarà disciplinato da un decreto attuativo del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF.

2.ESONERO CONTRIBUTIVO PER PROMUOVERE L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI

È istituito un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, con esclusione dei contributi INAIL. La durata varia in base alla tipologia contrattuale: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 18 mesi se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato, 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato. La misura è soggetta a specifici limiti di spesa annuali, non è cumulabile con altri esoneri contributivi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

3.INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o nella rimodulazione della percentuale di orario nei rapporti part-time, ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in presenza di figli con disabilità. Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, entro il limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi INAIL. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Le modalità applicative saranno definite con decreto ministeriale.

PUNTO 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1.PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono rifinanziate e prorogate diverse misure di sostegno al reddito, tra cui l’indennità per i lavoratori della pesca marittima in caso di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, il trattamento straordinario di integrazione salariale e il relativo esonero contributivo per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, il trattamento straordinario per le imprese che cessano l’attività produttiva, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex Ilva, le convenzioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e le misure di sostegno per i lavoratori dei call center. È inoltre riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31 dicembre 2026, per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti.

2.MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI

Dal 2026 la liquidazione anticipata della NASpI, richiesta come incentivo all’autoimprenditorialità, non è più erogata in un’unica soluzione ma in due rate. La prima, pari al 70% dell’importo complessivo, è corrisposta al momento della domanda; la seconda, pari al restante 30%, è erogata al termine della durata teorica della prestazione o comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L’erogazione della seconda rata è subordinata all’assenza di un rapporto di lavoro subordinato e alla non titolarità di pensione diretta. In caso di rioccupazione è previsto l’obbligo di restituzione dell’intera anticipazione.

3.INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ NEL SETTORE SPETTACOLO

Sono introdotte modifiche alla disciplina dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Il limite massimo di reddito IRPEF per l’accesso alla prestazione è elevato da 30.000 a 35.000 euro. Per gli attori cinematografici e audiovisivi è ridotto il requisito contributivo minimo, che può essere soddisfatto anche con 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente o 30 giornate complessive nei due anni precedenti. Ai fini del calcolo delle giornate utili non si computano quelle già indennizzate con NASpI, ALAS o indennità di discontinuità.

PUNTO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

1.APE SOCIALE

L’APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Possono accedervi i soggetti con almeno 63 anni e 5 mesi di età, non titolari di pensione diretta, appartenenti alle categorie tutelate e in possesso dei requisiti contributivi previsti. L’indennità è pari alla rata mensile della pensione maturata, fino a un massimo di 1.500 euro mensili, ed è corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari.

2.PENSIONI MINIME

Dal 1° gennaio 2026 è previsto un incremento di 20 euro mensili per le pensioni delle persone in condizioni di disagio economico beneficiarie delle maggiorazioni sociali. È inoltre aumentato di 260 euro annui il limite reddituale massimo per l’accesso al beneficio.

3.AUMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI

Per il solo anno 2027 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita è limitato a un mese. Il requisito per la pensione di vecchiaia sale a 67 anni e 1 mese, mentre quello per la pensione anticipata ordinaria aumenta a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne, con specifiche deroghe per lavoratori gravosi, usuranti e precoci.

4.INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

È prorogato l’incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026, scelgono di rimanere in servizio. In tal caso rinunciano all’accredito contributivo e percepiscono in busta paga l’importo corrispondente, esente da imposizione fiscale e contributiva, previa domanda all’INPS.

5.RIDOTTE LE RISORSE PER LE PENSIONI ANTICIPATE

È prevista una riduzione progressiva delle risorse destinate al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, con effetti a partire dal 2027 e negli anni successivi.

PUNTO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1.ELIMINATO IL CUMULO TRA FONDI E PENSIONI

È abrogata la disposizione che consentiva di cumulare la rendita della previdenza complementare con la pensione di base ai fini del raggiungimento degli importi soglia per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo. Contestualmente è eliminato l’aumento del requisito contributivo previsto per chi esercitava tale facoltà.

2.MODIFICHE AL D.LGS. N. 252/2005

Dal periodo d’imposta 2026 è elevato a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare. Sono inoltre modificate le regole per i lavoratori di prima occupazione, aumentata al 60% la quota di montante erogabile in capitale e introdotte nuove tipologie di rendita per i fondi a contribuzione definita. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026.

3.MODIFICHE ALLA LEGGE N. 296/2006

Dal 1° gennaio 2026 è esteso l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che raggiungono specifiche soglie dimensionali. Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti, con facoltà di rinuncia o scelta diversa entro 60 giorni.

PUNTO 5 – MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

1.CARTA “DEDICATA A TE”

Per gli anni 2026 e 2027 è incrementata di 500 milioni di euro annui la dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica.

2.MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’assegno di inclusione è riconosciuto per un periodo massimo continuativo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi senza sospensione tra un periodo e l’altro. In caso di rinnovo, la prima mensilità è corrisposta nella misura del 50% dell’importo spettante.

3.NUOVO BONUS MAMME 2026

Per il solo anno 2026 è riconosciuto un contributo di 60 euro mensili alle lavoratrici madri in possesso dei requisiti previsti, in sostituzione della decontribuzione parziale. Il contributo è erogato dall’INPS, non è imponibile e non rileva ai fini ISEE. Restano ferme le agevolazioni contributive per le madri con tre o più figli titolari di rapporto a tempo indeterminato.

4.CONGEDO PARENTALE

È esteso a 14 anni il limite di età del figlio per la fruizione del congedo parentale e sono raddoppiati, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia del figlio. È inoltre elevato da 8 a 14 anni il requisito anagrafico per l’utilizzo dei permessi.

5.SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

È incrementato lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con maggiori risorse destinate al sostegno delle donne vittime di violenza a partire dal 2026.

PUNTO 6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1.A REGIME LA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

Dal 2026 viene resa permanente la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2025. Il lavoro occasionale agricolo è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per attività stagionali, con un limite massimo di 45 giornate effettive annue per ciascun lavoratore. La prestazione è riservata a specifiche categorie di soggetti e può essere utilizzata esclusivamente da datori di lavoro agricoli iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

2.NUOVE RISORSE PER GLI INCENTIVI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TUTELA OCCUPAZIONALE

Sono incrementate le risorse destinate agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese, derivanti da operazioni societarie che comportano un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori. L’aumento delle risorse riguarda gli anni 2027 e 2028.

3.TERMINI DI DECORRENZA PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici il termine per la liquidazione delle indennità di fine servizio decorre non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto al pensionamento secondo i requisiti vigenti. Dal 2027 il termine dilatorio è ridotto da 12 a 9 mesi nei casi di cessazione per limiti di età o di servizio.

4.PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO IN SOSTITUZIONE DELLE LAVORATRICI IN CONGEDO

È prevista la possibilità di prolungare il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, comunque non oltre il primo anno di età del bambino, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa e la parità di genere.

 FISCALE

PUNTO 1 – IRPEF E DETRAZIONI

1.RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

Dal periodo d’imposta 2026 le aliquote IRPEF diventano progressive per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.

  1. RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI OLTRE 200.000 EURO

Modificando la disciplina dei limiti alle detrazioni (art. 16-ter TUIR), per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro la detrazione dall’imposta lorda è diminuita di 440 euro in relazione a specifiche spese/oneri: detrazioni al 19% (con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) TUIR), erogazioni liberali ai partiti politici detraibili al 26% (30–30.000 euro annui) e premi per assicurazioni rischio eventi calamitosi.

PUNTO 2 – MISURE FISCALI SUL LAVORO DIPENDENTE E FRINGE BENEFIT

1.IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INCREMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI (SETTORE PRIVATO)

Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai dipendenti privati, in attuazione di nuovi CCNL sottoscritti dal 01/01/2024 al 31/12/2026, sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% se il reddito da lavoro dipendente 2025 non supera 33.000 euro; è possibile rinunciare con atto scritto e applicare la tassazione ordinaria.

2.IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI DI RISULTATO (2026–2027)

Per i lavoratori dipendenti privati, per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulla partecipazione agli utili è ridotta all’1% (in luogo del 5%) e il limite annuo dell’imponibile agevolabile sale a 5.000 euro lordi (da 3.000), restando fermo il requisito: reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 80.000 euro.

3.IMPOSTA SOSTITUTIVA SU LAVORO NOTTURNO E FESTIVO (2026)

Per il periodo d’imposta 2026 è introdotta un’imposta sostitutiva del 15% (IRPEF e addizionali) su maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, festivo, nei riposi settimanali e lavoro a turni, fino a 1.500 euro di imponibile; spetta ai dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro ed è escluso l’ambito turistico-alberghiero.

4.DETASSAZIONE PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA (2026)

Anche nel 2026, nelle aziende con piani di partecipazione finanziaria, i dividendi corrisposti ai lavoratori su azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro 1.500 euro annui, sono esenti da imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

5.BUONI PASTO ELETTRONICI

Il valore non imponibile dei buoni pasto elettronici passa da 8 a 10 euro.

6.TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO (01/01/2026–30/09/2026)

Per i dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è confermato, dal 01/01/2026 al 30/09/2026, un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda per straordinario festivo o lavoro notturno; spetta ai lavoratori privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.

 

PUNTO 3 – AGRICOLTURA, ENERGIA E LOCAZIONI BREVI

1.AGEVOLAZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP (2026)

Per il 2026, ai fini IRPEF, redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola concorrono al reddito complessivo: 0% fino a 10.000 euro, 50% oltre 10.000 e fino a 15.000 euro, 100% oltre 15.000 euro.

2.IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA

La regola per cui la produzione/cessione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra oltre 260.000 kWh annui determina reddito d’impresa nei modi ordinari si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31/12/2025.

3.LOCAZIONI BREVI (DAL 2026)

Dal 2026, pur restando la cedolare secca al 21% per la prima abitazione e al 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa quando si loca più di 2 appartamenti.

PUNTO 4 – BONUS CASA E REGIMI/IMPOSTE SOSTITUTIVE PERSONE FISICHE

1.BONUS EDILIZI (PROROGA 2026)

È prorogata per tutto il 2026 la disciplina 2025: detrazione al 36% per spese 2025 e 2026 e al 30% per spese 2027; per l’abitazione principale la detrazione sale al 50% per 2025 e 2026 e al 36% per 2027, se le spese sono sostenute dai titolari di proprietà o diritto reale di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale.

2.BONUS MOBILI (2026)

La detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici connessi a ristrutturazione si applica anche alle spese 2026, con limite di spesa detraibile pari a 5.000 euro (come per il 2025).

3.IMPOSTA SOSTITUTIVA NEO-RESIDENTI (DAL 2026)

L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per neo-residenti (art. 24-bis TUIR) passa da 200.000 a 300.000 euro; l’imposta ridotta per i familiari per cui si esercita l’opzione passa da 25.000 a 50.000 euro.

4.REGIME FORFETARIO (2026)

È estesa al 2026 la soglia (innalzata a 35.000 euro) di reddito da lavoro dipendente o assimilato oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

5.PLUSVALENZE SU CRIPTOATTIVITÀ (TOKEN DI MONETA ELETTRONICA IN EURO)

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi relativi a token di moneta elettronica denominati in euro è fissata al 26%; non costituisce realizzo la mera conversione tra euro e tali token né il rimborso in euro del valore nominale.

6.TOBIN TAX (DAL 01/01/2026)

Per operazioni dal 01/01/2026 l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%; per negoziazioni ad alta frequenza l’imposta passa dallo 0,02% allo 0,04% e sono fissati con le stesse percentuali i relativi tributi indiretti.

PUNTO 5 – IMPRESE, DIVIDENDI, BANCHE/ASSICURAZIONI E REDDITO D’IMPRESA

1.ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE IMPRESE INDIVIDUALI

Società commerciali che assegnano/cedono beni non strumentali (immobili o mobili registrati) ai soci entro il 30/09/2026 applicano un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se non operative) sulla differenza tra valore normale e costo fiscale; il regime vale anche per società di gestione beni che si trasformano in società semplici entro il 30/09/2026. È prevista imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione annullate; versamento in due rate: 60% entro 30/09/2026 e 40% entro 30/11/2026. Per le imprese individuali è riproposta l’estromissione di immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendo beni posseduti al 31/10/2025, se l’esclusione avviene tra 01/01/2026 e 31/05/2026; effetti dal 01/01/2026 e versamenti rateali entro 30/11/2026 e 30/06/2027.

2.TASSAZIONE IRES DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI

Dalle regole applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, le plusvalenze (diverse da PEX) concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di realizzo; resta la possibilità di tassazione in 5 quote annuali per plusvalenze da cessione di azienda/ramo posseduto da almeno 3 anni e, per società sportive professionistiche, per cessione diritti prestazione atleta (nei limiti del corrispettivo in denaro) se posseduti da almeno 2 anni.

3.AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA (10%)

È possibile affrancare saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio al 31/12/2024 e residui al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2025 mediante imposta sostitutiva del 10%, versata in 4 rate di pari importo alle scadenze indicate (prima rata entro il saldo imposte del periodo: 30/06/2026 per soggetti “solari”; poi 30/06/2027, 30/06/2028 e 02/07/2029).

4.DIVIDENDI INFRA-UE PER BANCHE/INTERMEDIARI/ASSICURAZIONI (IRAP)

Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2025, dividendi da società UE/SEE (con scambio informazioni) percepiti da banche/intermediari/assicurazioni non concorrono alla base imponibile IRAP per il 95% se ricorrono le condizioni indicate (partecipazione diretta almeno 20%, requisiti della società distributrice, detenzione ininterrotta almeno un anno, e ulteriori condizioni). Per periodi precedenti è ammessa istanza di rimborso IRAP sull’eccedenza rispetto al 5% se al 01/01/2026 non è scaduto il termine di 48 mesi; è prevista la possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche.

5.TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E RITENUTE (DECORRENZE DAL 01/01/2026)

Sono introdotte modifiche per dividendi e PEX: la tassazione, in presenza delle soglie indicate (partecipazione diretta almeno 5% o valore fiscale almeno 500.000 euro; e per alcuni strumenti/contratti con valore fiscale almeno 500.000 euro), si attesta al 58,14% per imprese individuali e al 5% per soggetti IRES; gli stessi limiti operano anche per le plusvalenze PEX. È inoltre stabilita una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società/enti soggetti a imposta sul reddito in UE/SEE inclusi in lista, al ricorrere dei requisiti indicati. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni (utile, riserve, fondi) deliberate dal 01/01/2026 e alle plusvalenze su strumenti acquisiti/sottoscritti dal 01/01/2026; per gli acconti 2026 (criterio storico) si assume l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

6.DEDUCIBILITÀ SVALUTAZIONI SU CREDITI “PERDITE ATTESE” (IFRS 9)

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i successivi tre, per intermediari finanziari le perdite attese su crediti verso clientela (ECL model, IFRS 9) sono deducibili ai fini IRES/IRAP in 5 quote costanti dall’esercizio di imputazione a conto economico; le DTA connesse non sono trasformabili in credito d’imposta e non rilevano per il canone DTA.

7.CONTRIBUTO STRAORDINARIO EXTRA-PROFITTO DELLE BANCHE

Dal periodo con inizio successivo al 01/01/2028 è introdotta una presunzione legale: in caso di distribuzione di utili/riserve si presume prioritariamente distribuita la riserva che poteva essere accantonata in luogo del pagamento dell’imposta straordinaria; in tal caso la riserva è tassata al 40% con interessi dalla scadenza originaria dell’imposta. È previsto anche un contributo straordinario per l’affrancamento della riserva (27,5% sulla riserva al termine dell’esercizio al 31/12/2025 e 33% sulla riserva al termine dell’esercizio successivo), liquidato in dichiarazione, indeducibile e versato a saldo imposte.

8.IRAP BANCHE E ASSICURAZIONI

Le aliquote IRAP sono fissate al 4,65% per banche e intermediari finanziari e al 5,90% per imprese di assicurazione; per due periodi d’imposta (quello successivo a quello in corso al 31/12/2026 e il successivo) spetta una detrazione pari a 90.000 euro entro il limite della differenza tra l’imposta con nuove regole e quella senza le nuove regole.

9.SOSPENSIONE DEDUZIONI CONNESSE A DTA E LIMITI TEMPORANEI A PERDITE/ACE (INTERMEDIARI FINANZIARI)

È previsto il differimento parziale, in quote costanti, di alcuni componenti negativi deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2027; per i periodi d’imposta 2026 e 2027 è introdotta una limitazione temporanea all’uso di perdite pregresse ed eccedenze ACE con percentuali forfettarie (35% e 42%) del maggior reddito imponibile derivante dai differimenti, con regole anche per il consolidato e criteri per gli acconti.

PUNTO 6 – RISCOSSIONE, IVA, RITENUTE, ACCISE E ALTRE MISURE

1.ROTTAMAZIONE QUINQUIES (CARICHI 2000–2023)

È possibile estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2023 pagando capitale e spese esecutive/notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora, sanzioni/somme aggiuntive su contributi previdenziali e aggio. Adesione telematica entro 30/04/2026; comunicazione dell’agente della riscossione entro 30/06/2026; pagamento in unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali con calendario indicato; interessi 3% annuo dal 01/08/2026 in caso di rateazione; per violazioni codice della strada l’agevolazione è limitata ai soli interessi.

2.DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI VERSO REGIONI ED ENTI LOCALI

È riconosciuta a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre proprie definizioni agevolate, nel rispetto di specifiche condizioni, anche con procedure di accertamento/controversie in corso e anche per entrate patrimoniali.

3.MISURE DI CONTRASTO AGLI INADEMPIMENTI IVA (OMESSA DICHIARAZIONE)

L’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa dichiarazione annuale se non presentata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, utilizzando dati da e-fatture, corrispettivi telematici e comunicazioni delle LIPE.

4.RITENUTA SULLE TRANSAZIONI B2B (DECORRENZA PAGAMENTI DAL 01/01/2029)

È introdotta una ritenuta d’acconto sui pagamenti di fatture elettroniche tra imprese: 0,5% per il 2028 e 1% dal 2029, applicata sul corrispettivo al netto IVA; sono esclusi forfetari, aderenti ad adempimento collaborativo, aderenti al concordato preventivo biennale e categorie già soggette ad altre ritenute. Le disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati dal 01/01/2029.

5.STRETTA SULLE COMPENSAZIONI (DAL 01/07/2026)

Per contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 50.000 euro si limita la compensazione orizzontale (il limite precedente era 100.000 euro), con decorrenza indicata dal 01/07/2026.

6.ACCISE SU TABACCHI, PRODOTTI DA FUMO E BIRRA

È previsto un aumento progressivo 2026–2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette/sigaretti/tabacco trinciato, la revisione dei coefficienti per tabacco riscaldato e sigarette elettroniche e una disciplina per le “nicotine pouches” (divieto vendita a distanza, tracciabilità, limiti nicotina, avvertenze e sicurezza). L’accisa è pagata con scadenze mensili (in generale entro il giorno 16 del mese successivo, con eccezioni per luglio e dicembre); l’aliquota accisa birra è ridefinita (2026–2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato; 2028 e successivi: 2,99 euro).

7.PLASTIC TAX E SUGAR TAX (AL 01/01/2027)

L’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax è rinviata al 01/01/2027.

8.TASSA SUI PACCHI (SPEDIZIONI “LOW VALUE”)

È introdotto un contributo di 2 euro per spedizione, riscosso in dogana all’importazione definitiva, per beni provenienti da Paesi extra-UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

9.ACCise SU BENZINA E GASOLIO

Le aliquote di accisa su benzina e gasolio carburante sono parificate a 672,90 euro per 1.000 litri; sono esclusi dall’aumento i carburanti per scopi agricoli/industriali e resta il regime favorevole per i biocarburanti.

10.IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (CONTRATTI DAL 01/01/2026)

Per contratti stipulati o rinnovati dal 01/01/2026 è modificata la disciplina dell’imposta sulle assicurazioni relative a rischi veicolo/natante e danni da circolazione; inoltre, l’imposta sui premi rischio infortunio conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi 2026 è versata entro 30/06/2026.

11.RITENUTA SU PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAGGIO (DAL 01/03/2026)

Dal 01/03/2026 la ritenuta su provvigioni (commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza/procacciamento) si applica anche a provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo e da ulteriori soggetti indicati (marittimi/aerei, petrolifero).

12.RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni aumenta dal 18% al 21%.

13.MODIFICHE ISEE (EFFETTI SU PRESTAZIONI SOCIALI)

Sono modificate le regole di calcolo dell’ISEE: aumenta la quota di valore dell’abitazione principale esclusa dal patrimonio (da 52.500 a 91.500 euro e a 200.000 per nuclei nei comuni capoluogo delle città metropolitane), con incrementi per figli conviventi; sono ridefinite le maggiorazioni della scala di equivalenza per numero di figli. Le modifiche incidono, tra l’altro, su Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, Assegno unico, bonus asili nido e supporto domiciliare; per la DSU precompilata è prevista cooperazione INPS con Ministero dell’interno e ACI, usando anche ANPR e PRA.

14.IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI PUBBLICI (2026)

Per il periodo d’imposta 2026, per dipendenti pubblici non dirigenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro è prevista imposta sostitutiva del 15% (IRPEF e addizionali) sul trattamento economico accessorio fino a 800 euro; sono esclusi Forze armate e polizia che applicano un regime specifico; è prevista facoltà di rinuncia scritta.

15.IPERAMMORTAMENTO (01/01/2026–30/09/2028)

È riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per investimenti Industria 4.0 e autoproduzione da rinnovabili per autoconsumo: investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028 in beni prodotti in UE/SEE; maggiorazione base 180% fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

16.COMUNICAZIONI PAGAMENTI IN CONTANTI DA TURISTI STRANIERI

Il limite oltre il quale alcuni soggetti (non obbligati alla fatturazione, e agenzie di viaggio e turismo) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le singole operazioni pagate in contanti da turisti stranieri extra-residenti passa da 1.000 a 5.000 euro.

17.PROROGHE SISMABONUS/ESENZIONI IMU ZONE SISMA

Sono prorogate esenzioni per fabbricati in comuni colpiti dai sismi 2016–2017 (esenzioni IRPEF/IRES su redditi fabbricati e IMU/TASI) e, per il 2026, l’esenzione IMU per fabbricati abitativi nelle Marche e Umbria colpite nel 2022–2023; è estesa anche al 2026 la detrazione 110% per spese su immobili danneggiati dal sisma 2016–2017 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo) se istanze/dichiarazioni presentate prima del 30/03/2024.

18.ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF (PROROGA FINO AL 2028)

È estesa fino al 2028 la possibilità per regioni e province autonome di determinare aliquote differenziate di addizionale regionale secondo gli scaglioni IRPEF vigenti fino al 01/01/2025; analoga proroga fino al 2028 per l’addizionale comunale; in caso di mancata delibera nei termini restano in vigore le aliquote dell’anno precedente.

19.TARI (TERMINE 2026 AL 31/07)

Per il 2026 il termine per approvare piani finanziari, tariffe e regolamenti TARI/tariffa corrispettiva è prorogato dal 30/04 al 31/07.

20.VERIFICA PA SU PAGAMENTI A PROFESSIONISTI (DAL 15/06/2026)

Dal 15/06/2026 PA e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare fino a 5.000 euro a professionisti, verificano l’eventuale inadempienza da cartelle di pagamento; se inadempiente, il pagamento va all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito e l’eventuale eccedenza al beneficiario.

21.CONTRIBUTO SU PREMI ASSICURAZIONI RC AUTO

È modificato il sistema di pagamento del contributo sui premi assicurativi dei veicoli/natanti introducendo un acconto pari all’85% dell’importo versato l’anno precedente.

22.IMU IMMOBILI ENTI NON PROFIT (INTERPRETAZIONE AUTENTICA)

Sono previste disposizioni interpretative sull’esenzione IMU per immobili di enti non commerciali utilizzati per attività assistenziali, sanitarie e didattiche svolte con modalità non commerciali, specificando i casi (accreditamento/convenzione e gratuità/partecipazione alla spesa; oppure gratuità/corrispettivo simbolico e comunque non oltre metà dei corrispettivi medi concorrenziali).

23.IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF INFERMIERI (STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE)

È esteso agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva già previsto per straordinari degli infermieri SSN, con aliquota del 5%.

24.VALIDAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO IVA “TAX FREE”

È demandato a un provvedimento ADM, di concerto con Agenzia delle Entrate, un meccanismo semplificato di rimborso IVA con validazione unica per fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario; il termine di restituzione al cedente della fattura vistata in dogana è esteso da 4 a 6 mesi.