I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) possono rientrare a lavoro in seguito il rilascio, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, del certificato di guarigione che pone termine all’isolamento secondo i criteri di seguito riportati:

  • in soggetti asintomatici, dopo un periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo*;
  • in soggetti sintomatici, dopo un periodo di isolamento di almeno 14 giorni dalla comparsa dei sintomi, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le variazioni di gusto ed olfatto che possono avere persistenza prolungata nel tempo)
  • le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle Autorità Sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)

 

Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta ordinaria e anticipato tramite e-mail dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore.  Il certificato è normalmente disponibile entro 3 giorni dalla data di comunicazione di fine isolamento degli operatori sanitari.

Ai fini del reintegro, il medico competente, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di “rischiosità” e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19).

Si precisa che l’assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l’indicazione del numero di giorni di malattia).

 

*In caso di soggetti asintomatici  che sono stati a stretto contatto con soggetti positivi, il periodo di quarantena di 14 giorni in assenza di sintomi è definito concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore.

Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio. L’assenza dal lavoro viene giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 “quarantena”.

 

 

Il Ministero della salute, con circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, ha offerto indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19, in relazione alle seguenti fattispecie:

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente, ove nominato, per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, D.Lgs. 81/2008 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
  • lavoratori positivi sintomatici e lavoratori positivi asintomatici: ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  • lavoratori positivi a lungo termine: ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Ssn. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;
  • lavoratore contatto stretto asintomatico: il lavoratore, dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.