Con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 156 dell’8 luglio 2026, viene finalmente individuato l’elenco delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che comportano la perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento.

Il provvedimento dà attuazione all’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29 del D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR-quater), introducendo un sistema che collega la durata dell’esclusione dalle agevolazioni alla gravità della violazione definitivamente accertata.

È importante evidenziare che la decadenza dai benefici opera solo in presenza di un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato oppure ordinanza-ingiunzione definitiva). Restano invece escluse le violazioni estinte mediante prescrizione obbligatoria o oblazione.

Rimangono inoltre fermi gli altri requisiti previsti dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006: DURC regolare e rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Periodi di esclusione dai benefici

Violazione definitivamente accertata Riferimento normativo Esclusione dai benefici
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Art. 437 c.p. 24 mesi
Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche Art. 589, comma 2, c.p. 24 mesi
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) Art. 603-bis c.p. 24 mesi
Lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche Art. 590, comma 3, c.p. 18 mesi
Violazioni più gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DVR, RSPP, medico competente, formazione, DPI, POS, cantieri, agenti chimici, biologici, videoterminali, ambienti confinati, impianti, attrezzature, sorveglianza sanitaria e ulteriori fattispecie previste dal D.Lgs. n. 81/2008) Artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282 del D.Lgs. n. 81/2008 12 mesi
Violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in sotterraneo D.P.R. n. 320/1956 12 mesi
Impiego di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 8 mesi
Lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione) Art. 3, D.L. n. 12/2002 6 mesi
Attività nei cantieri senza patente a crediti o con patente inferiore a 15 crediti Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 6 mesi
Violazione del riposo giornaliero (se riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata) Art. 7, D.Lgs. n. 66/2003 3 mesi
Violazione del riposo settimanale (se riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata) Art. 9, D.Lgs. n. 66/2003 3 mesi

In sintesi, il decreto introduce un sistema di esclusione dalle agevolazioni basato sulla gravità dell’illecito definitivamente accertato: si passa dai 24 mesi previsti per i reati più gravi in materia di sicurezza e caporalato, fino ai 3 mesi per le violazioni relative ai riposi di lavoro, purché abbiano interessato almeno il 20% della forza lavoro. Per le imprese diventa quindi ancora più importante monitorare il rispetto della normativa lavoristica e di sicurezza, poiché la perdita delle agevolazioni può comportare un impatto economico particolarmente rilevante.